a cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione V Penale, sentenza n. 32846 del 25.05.2026 depositata il 03.09.2026

La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32846 depositata il 3 settembre 2026, ha rigettato i ricorsi presentati dal proposto e dalla moglie quale terza interessata, confermando la legittimità della confisca di prevenzione diretta e per equivalente disposta nei loro confronti. La pronuncia affronta in modo sistematico quattro nodi interpretativi centrali nel diritto della prevenzione patrimoniale: il principio di irretroattività della confisca per equivalente, l’autonomia tra misura personale e patrimoniale, la sproporzione patrimoniale e la disponibilità indiretta dei beni.

Il giudizio di legittimità trae origine dall’impugnazione del decreto emesso il 27 maggio 2025 dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, la quale aveva deciso gli appelli proposti, rispettivamente, dal proposto e dai terzi interessati (moglie e figli) avverso il decreto emesso il 5 ottobre 2022 dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione misure di prevenzione, che aveva disposto la confisca di prevenzione diretta e per equivalente di numerosi beni, ritenuti riconducibili, direttamente o indirettamente, al proposto. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame, aveva escluso la confiscabilità dei rapporti finanziari intestati ai figli, ma aveva confermato la confisca dei beni riferibili alla moglie, convivente e priva di autonoma capacità economica. A carico del proposto era stata ravvisata la pericolosità sociale qualificata derivante da una condanna definitiva per partecipazione ad associazione mafiosa, con riguardo ad una Cosca operante tra il 2007 ed il 2008.

Il primo nucleo di questioni riguarda la legittimità della confisca per equivalente rispetto al principio di irretroattività. La difesa aveva sostenuto che i beni colpiti in via sussidiaria fossero stati acquistati dalla moglie nel 1997, epoca in cui l’istituto non era ancora previsto dall’ordinamento. La Cassazione ha respinto la censura, muovendo da una premessa di ordine strutturale. La sentenza ricorda che “la confisca per equivalente, nel procedimento di prevenzione, è strutturata in modo sensibilmente diverso rispetto alla confisca per equivalente di matrice strettamente penalistica (nel cui ambito risulta indispensabile l’emissione della sentenza di condanna o di applicazione della pena e la individuazione del valore del prezzo o del profitto del reato, con possibile aggressione di beni dal valore equivalente rinvenuti nella disponibilità del condannato), in quanto, nell’ambito della prevenzione, il punto di riferimento non è direttamente l’avvenuta commissione di un reato, quanto l’esistenza di una condizione soggettiva di pericolosità (eventualmente, ma non indefettibilmente, correlata alla consumazione di illeciti penali, che possono essere rilevati anche solo incidentalmente e a livello indiziario), nonché, per la prevenzione patrimoniale, la titolarità di beni che risultino essere, per un verso, temporalmente correlati a quella condizione soggettiva, e, per altro verso, sproporzionati rispetto al reddito lecito in concomitanza prodotto, ovvero direttamente frutto della condizione di pericolosità”. Una volta individuato l’incremento patrimoniale confiscabile nel periodo di pericolosità, la Corte ha chiarito che è possibile traslare il valore su altri beni di legittima provenienza quando quelli originariamente aggrediti siano stati trasferiti a terzi in buona fede. Il parametro rilevante ai fini dell’irretroattività non è, dunque, la data di acquisto del bene surrogato: “non è in tale acquisto che si esprime la condotta antigiuridica sanzionata”. E ancora, con riguardo alla funzione dei beni colpiti per equivalente: “i beni surrogati sono, infatti, soltanto l’oggetto materiale su cui cade una risposta punitiva, che in tanto è ammessa in quanto essa fosse legalmente predefinita al tempo in cui la persona assoggettata a misura patrimoniale ha tenuto il comportamento antigiuridico, che di quella risposta rappresenta il presupposto”.

La difesa aveva contestato la misura patrimoniale anche sotto il profilo della sua tardività rispetto alla misura personale, applicata già nel 2014. La Cassazione ha escluso la fondatezza della censura, richiamando il principio di autonomia strutturale tra le due forme di intervento e ricordando come “il procedimento di prevenzione consenta una autonoma valutazione delle due forme di intervento, personale e patrimoniale, escludendo ogni vincolo di contemporaneità tra di esse”. La Corte ha sottolineato che il primo decreto del 2014 aveva riguardato la sola misura personale, senza alcuna pronuncia sulla confisca patrimoniale, e che la successiva proposta del 2021 non incontrava ostacoli di natura cronologica, fatto salvo il requisito della compatibilità tra pericolosità ed incremento patrimoniale. Per la stessa ragione, è stata esclusa anche la violazione del divieto di bis in idem: non vi era stato, nel 2014, alcun giudizio sulla misura patrimoniale.

L’ultimo profilo esaminato dalla Cassazione riguarda la riferibilità sostanziale al proposto dei beni formalmente intestati alla moglie. La Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito, evidenziando come la moglie fosse convivente e priva di autonoma capacità economica e come i beni fossero inseriti nel patrimonio familiare senza autonoma giustificazione economica in capo all’intestataria. La sentenza ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui sono ammessi, “in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca di beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità e li faccia apparire formalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sulle quali grava, pertanto, l’onere di dimostrare l’esclusiva disponibilità degli stessi onde sottrarli alla confisca”.


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LA CASSAZIONE CONFERMA LA CONFISCA IN PRESENZA DI UN PATRIMONIO SPROPORZIONATO E DI BENI RICONDUCIBILI AL PROPOSTO
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