Con la sentenza n. 32893 del 10 giugno 2026, pubblicata il 4 settembre 2026, la Sezione Quinta Penale della Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 483 c.p. in relazione alla dichiarazione resa dal legale rappresentante di una società in una domanda di finanziamento pubblico, nella quale era stata attestata l’insussistenza di procedimenti pendenti a carico dell’impresa in relazione alla responsabilità di cui al d.lgs. n. 231/2001.
INTERDITTIVA ANTIMAFIA NON MENZIONATA: NON E’ FALSO IDEOLOGICO

La Sezione Quinta della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33766 pubblicata il 14 ottobre 2025, ha annullato senza rinvio la condanna per falso ideologico a carico del legale rappresentante di una società che aveva presentato domanda di finanziamento garantito dal Fondo di garanzia per le PMI ai sensi del “Decreto liquidità” (d.l. n. 23/2020) stabilendo che l’omessa indicazione, in sede di richiesta di finanziamento garantito dal Fondo di garanzia per le PMI, di un provvedimento interdittivo antimafia privo di effetti ostativi non integra il reato di falso ideologico, trattandosi di dichiarazione irrilevante ai fini dell’erogazione del beneficio.


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