a cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione I Penale, sentenza n. 31505 dell’01.07.2026 depositata il 17.08.2026

La Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31505 depositata il 17.08.2026, ha stabilito che, ai fini dell’ammissione al controllo giudiziario a richiesta dell’impresa destinataria di informazione antimafia interdittiva (art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011), il giudice della prevenzione è tenuto a svolgere una rigorosa valutazione prognostica sulla bonificabilità aziendale, presupposto che resta precluso in caso di condizionamento mafioso strutturale e continuativo; in tale contesto, la mera adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto in termini generici o astratti, privo di protocolli operativi calibrati sul rischio effettivo e privo di una reale autonomia dell’Organismo di Vigilanza, è del tutto inidonea a dimostrare un effettivo percorso di affrancamento dalle infiltrazioni criminali.

La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte trae origine dal ricorso proposto dalla società (…) s.r.l. avverso il decreto del 31 marzo 2026 con cui la Corte d’Appello di Bologna, confermando la decisione del locale Tribunale della prevenzione del 7 novembre 2025, aveva rigettato la richiesta di ammissione alla misura del controllo giudiziario. I giudici di merito avevano accertato che la società istante costituiva in realtà una trasposizione ed il “braccio operativo” della (…) s.r.l., già colpita da interdittiva antimafia e facente capo ad un imprenditore vicino alla consorteria ‘ndranghetista del c.d. “locale di Cutro”. La continuità gestionale ed il persistente dominio del soggetto controindicato erano stati desunti da specifici elementi oggettivi: i rapporti di parentela e affinità tra i soci, la coincidenza originaria della sede legale, la presenza del medesimo soggetto quale unico dipendente registrato all’INPS, i rapporti commerciali intrattenuti nel 2023 per 88.000 euro e la concessione in comodato d’uso gratuito di tre autocarri con cui la ricorrente svolgeva la propria attività.

Nell’esaminare il ricorso, gli Ermellini hanno ribadito i presupposti applicativi dell’istituto, evidenziando come l’accesso alla misura richieda la contestuale presenza del carattere occasionale dell’agevolazione e della concreta possibilità di bonifica dell’ente: “in tema di misure di prevenzione, ai fini dell’ammissione alla misura del controllo giudiziario, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiesta dall’impresa destinataria dell’informazione antimafia interdittiva che abbia impugnato detto provvedimento, il tribunale è tenuto a valutare, in termini prognostici – sulla base del dato patologico acquisito dall’accertamento amministrativo con l’informazione antimafia interdittiva – se il richiesto intervento giudiziale di ‘bonifica aziendale’ risulti possibile, in quanto l’agevolazione dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, d.lgs. cit., sia da ritenere occasionale, escludendo tale evenienza, pertanto, nel caso di cronicità dell’infiltrazione mafiosa”.

In tale prospettiva, la Suprema Corte ha precisato che il giudice “non può limitarsi a prendere atto della sussistenza dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, ma deve accertare anche sia il carattere occasionale dell’agevolazione mafiosa che il libero svolgimento dell’attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 dell’art. 34 del citato d.lgs., sia la concreta possibilità per l’impresa di riallinearsi al contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose”. Con riferimento alla rilevanza dei legami familiari, la Cassazione  ha richiamato il principio per cui, “in tema di controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, le relazioni parentali tra soci o gestori dell’impresa raggiunta da interdittiva antimafia e soggetti, non conviventi, portatori di pericolosità possono determinare il rigetto della richiesta solo ove sussistano ulteriori elementi indicativi dell’influenza dei soggetti pericolosi sulle scelte e sugli indirizzi dell’impresa”.

Sotto il profilo dei presìdi di conformità organizzativa ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, la Corte ha giudicato infondate le doglianze difensive, confermando l’inidoneità di modelli meramente formali o stereotipati: “si tratta di un modulo del tutto generico, riportante i principi generali e la generica indicazione degli strumenti di controllo di una società richiesti dalla legge n. 231/2001 al fine di escludere la responsabilità da reato della stessa, ma senza alcuna concretizzazione dei protocolli e delle procedure finalizzate ad evitare la consumazione di reati, che devono invece essere previsti con le caratteristiche necessarie per il tipo di società e i suoi rischi, e senza alcuna concretizzazione dei criteri e delle procedure di costituzione e di operatività degli organismi di controllo, la cui indipendenza e autonomia rispetto agli amministratori deve essere assicurata in concreto, non essendo sufficiente la mera generica indicazione di tali caratteristiche, come esposte nel modello presentato dalla (…) s.r.l.”. La Suprema Corte ha, quindi, concluso ritenendo che “la motivazione circa la mancanza di concretezza di tale modello, e la sua inidoneità a dimostrare che la società manifesti ed abbia effettivamente intrapreso un percorso di affrancamento da infiltrazioni mafiose e da ogni pericolo di prosecuzione di tali infiltrazioni, è pertanto logica, approfondita e fondata su elementi concreti”. Nell’applicare tali consolidati principi, la Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, confermando che l’accertata natura non occasionale e strutturale dell’infiltrazione mafiosa, unitamente alla presenza di un modello 231 meramente assertivo, preclude in radice la possibilità di accedere al controllo giudiziario volontario.


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CONTROLLO GIUDIZIARIO VOLONTARIO: PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA’, OCCASIONALITA’ DELL’AGEVOLAZIONE E INIDONEITA’ DEL MODELLO 231 MERAMENTE FORMALE