CONTROLLO GIUDIZIARIO VOLONTARIO: PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA’, OCCASIONALITA’ DELL’AGEVOLAZIONE E INIDONEITA’ DEL MODELLO 231 MERAMENTE FORMALE

CONTROLLO GIUDIZIARIO VOLONTARIO: PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA’, OCCASIONALITA’ DELL’AGEVOLAZIONE E INIDONEITA’ DEL MODELLO 231 MERAMENTE FORMALE

La Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31505 depositata il 17.08.2026, ha stabilito che, ai fini dell’ammissione al controllo giudiziario a richiesta dell’impresa destinataria di informazione antimafia interdittiva (art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011), il giudice della prevenzione è tenuto a svolgere una rigorosa valutazione prognostica sulla bonificabilità aziendale, presupposto che resta precluso in caso di condizionamento mafioso strutturale e continuativo; in tale contesto, la mera adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto in termini generici o astratti, privo di protocolli operativi calibrati sul rischio effettivo e privo di una reale autonomia dell’Organismo di Vigilanza, è del tutto inidonea a dimostrare un effettivo percorso di affrancamento dalle infiltrazioni criminali.