La Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31505 depositata il 17.08.2026, ha stabilito che, ai fini dell’ammissione al controllo giudiziario a richiesta dell’impresa destinataria di informazione antimafia interdittiva (art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011), il giudice della prevenzione è tenuto a svolgere una rigorosa valutazione prognostica sulla bonificabilità aziendale, presupposto che resta precluso in caso di condizionamento mafioso strutturale e continuativo; in tale contesto, la mera adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto in termini generici o astratti, privo di protocolli operativi calibrati sul rischio effettivo e privo di una reale autonomia dell’Organismo di Vigilanza, è del tutto inidonea a dimostrare un effettivo percorso di affrancamento dalle infiltrazioni criminali.


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