a cura di Rossella Ceccarini
TRIBUNALE DI CROTONE, Sezione Civile, Ufficio esecuzioni e procedure concorsuali, ordinanza del 04.01.2025
Il Tribunale di Crotone, con l’ordinanza emessa il 4 gennaio 2025, ha accolto la richiesta del ricorrente che, con ricorso ex artt. 18 e 19 C.C.I.I., aveva chiesto di confermare le misure protettive di legge e di adottare la misura cautelare consistente nell’inibitoria all’istituto di credito della facoltà di segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi od al CRIF della posizione della medesima ricorrente, la quale aveva omesso il versamento di una rata semestrale del mutuo a suo tempo ottenuto.
Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per la conferma delle misure protettive richieste dal ricorrente, che devono garantire il buon esito delle trattative e la concreta possibilità che le misure siano funzionali ad evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare il buon esito delle stesse, sulla base dell’ipotesi di risanamento concretamente prospettata dal debitore stesso.
Secondo il Tribunale di Crotone, le misure cautelari devono essere funzionali a tutelare le trattative, al fine di portare a compimento il percorso di risanamento iniziato. In considerazione di ciò, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare per la durata delle trattative e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a quello delle misure protettive, ossia l’inibitoria per l’istituto di credito dalla facoltà di effettuare la segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d’Italia ed al CRIF in quanto “la società ricorrente si vedrebbe (…) esposta al rischio di non poter accedere, per effetto della segnalazione, al credito sul mercato necessario per la realizzazione del piano industriale di risanamento, oltre che esposta al rischio di vedersi revocare le linee di credito già esistenti ed utilizzate. Rischio, quest’ultimo, che non può ritenersi scongiurato ex lege alla luce di quanto prescritto dall’art. 16, comma 5, C.C.I.I. atteso che, se da un lato è previsto che l’accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di sospensione e di revoca degli affidamenti bancari, dall’altro tali sospensioni possono comunque essere disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale”.