a cura di Rossella Ceccarini

CONSIGLIO DI STATO, Sezione Terza, sentenza n. 8902 del 19.09.2024 depositata il 07.11.2024
La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8902 depositata il 7 novembre 2024, si è pronunciata sul tema della rilevanza del rapporto parentale con riguardo alla valutazione del rischio infiltrativo in sede di misure prefettizie antimafia.
La questione posta all’attenzione del Consiglio di Stato è la riforma di una sentenza del T.A.R. per la Campania resa sul ricorso per l’annullamento dell’informativa interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Caserta a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, in quanto l’Autorità amministrativa aveva ravvisato la sussistenza del rischio di permeabilità mafiosa dell’impresa sulla scorta dei seguenti elementi: una precedente condanna per il reato-spia di incendio doloso con l’aggravante mafiosa; il sequestro, ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. n. 306/1992, di somme di denaro contante; i rapporti parentali del titolare con il padre (…), noto pregiudicato esponente di spicco del clan (…), e con il fratello (…), gravato da precedenti di polizia per estorsione, associazione mafiosa e altri reati.
Secondo il Consiglio di Stato, sul tema oggetto dell’impugnazione, dapprima, è necessario precisare che l’indirizzo pretorio più prudente si è orientato nel senso che il rapporto parentale o familiare non possa rilevare ex se sul piano prognostico – instaurando inammissibili automatismi che adombrano sospetti pregiudiziali su tutti i membri del nucleo familiare di un soggetto controindicato – ma che debba inscriversi nella cornice di un compendio indiziario più vasto in cui il legame di parentela può concorrere a lumeggiare la plausibilità del grado di permeabilità mafiosa. Secondo l’orientamento condiviso della giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, se “è vero, in base a regole di comune esperienza, che il vincolo di sangue può esporre il soggetto all’influsso dell’organizzazione, se non addirittura imporre (in determinati contesti) un coinvolgimento nella stessa, tuttavia l’attendibilità dell’interferenza dipende anche da una serie di circostanze ed ulteriori elementi indiziari, che qualifichino, su un piano di attualità ed effettività, una immanente situazione di condizionamento e di contiguità con interessi malavitosi; deve trattarsi di elementi significativi, che corroborino il pericolo di condizionamento ed in ordine ai quali va data adeguata motivazione nel provvedimento interdittivo” (Cons. Stato, Sez. III, 27 febbraio 2015, n. 983; Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2014, n. 1367).
L’elaborazione giurisprudenziale successiva ha, poi, messo ulteriormente a fuoco la salienza del legame di sangue nel contesto delle dinamiche malavitose organizzate facendo in particolare tesoro del recente decisum della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 57 del 26 marzo 2020, nel richiamare il sistema di tassatività sostanziale costruito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. in particolare Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743), ha incluso nel novero delle situazioni indiziarie “i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una ‘regia collettiva’ dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia clanica” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 26 agosto 2024, n. 7230; Consiglio di Stato, Sez. III, 24 aprile 2020, n. 2651). La Prefettura non può non prendere in considerazione i precedenti penali, anche se remoti, a mente dell’inequivoca littera legis dell’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, secondo cui “le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva (…) sono desunte [e non già possono essere desunte] (…) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti (…) di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale”.
Milita in tal senso la giurisprudenza del Consiglio di Stato alla cui stregua i tentativi d’infiltrazione mafiosa, che danno luogo all’adozione dell’informativa antimafia interdittiva, possono essere desunti anche da una sentenza penale, ancorché intervenuta tempo prima, atteso che propugnarne l’irrilevanza “solo perché ha ad oggetto fatti risalenti nel tempo, significa introdurre un elemento della fattispecie – l’attualità del fatto di reato, oggetto di condanna – che non è previsto dalla disposizione, la quale si limita a prevedere che la condanna per uno dei delitti-spia, quale che sia il tempo in cui è intervenuta, debba essere presa in considerazione dal Prefetto ai fini del rilascio dell’informativa” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 ottobre 2018, n. 5784). Il Consiglio di Stato ha puntualizzato, infine, che l’accertamento cui è chiamata l’Autorità prefettizia in sede di informativa antimafia, differentemente dall’accertamento del giudice penale, è di indole preventivo-cautelare e non già punitiva, mirando non tanto all’accertamento di infiltrazioni in essere bensì alla prevenzione del rischio infiltrativo futuro nella compagine imprenditoriale; inoltre, lo standard probatorio richiesto differisce dalla stringente soglia penalistica dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p. e si informa al più lasco canone della preponderanza dell’evidenza (i.e. “più probabile che non”).
Tantomeno la risalenza dei fatti vale ad elidere la valenza sintomatica ai fini del giudizio prognostico in assenza di chiari elementi di discontinuità, in conformità con la pressoché costante giurisprudenza amministrativa che afferma la sostanziale neutralità del decorso del tempo, “che non smentisce la persistenza di legami, vincoli e sodalizi e, comunque, non dimostra da solo l’interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziari” (da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 14 maggio 2024, n. 4301).

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