a cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II Penale, sentenza n. 20505 del 17.04.2024 depositata il 23.05.2024

La Seconda Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20505 depositata il 23 maggio 2024, ha affermato che il giudizio di verifica dei crediti del proposto non ha le medesime regole e conseguenze sull’accertamento del credito della procedura di fallimento. Nella confisca, infatti, il debitore è spossessato di uno specifico bene ma ciò non impedisce al creditore non ammesso di agire nei suoi confronti con riguardo ad eventuali altri suoi beni non sottoposti a sequestro o confisca, atteso che il giudizio di verifica dei crediti ha un oggetto specifico e limitato, tenuto conto che è costituito solo dai beni appresi mediante confisca e non dall’intero patrimonio del proposto. Tale affermazione trova riscontro nella differente disciplina prevista dagli artt. 98 e 99 l. fall. (ora artt. 206 e 207 del Codice della crisi di impresa) rispetto alla verifica dei crediti nel giudizio di prevenzione: nel primo caso è prevista un’articolata istruttoria ad iniziativa di parte, nel secondo – in sintonia con la struttura pubblicistica dell’intero procedimento di prevenzione – vengono in rilievo i poteri officiosi del giudice, che, assunte anche d’ufficio le opportune informazioni, verifica le domande e decide quali ammettere.

Il caso sottoposto al vaglio della Seconda Sezione della Suprema Corte di Cassazione riguarda un decreto emesso dal Tribunale di Salerno – Sezione Misure di Prevenzione, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo presentata da (…) avverso il provvedimento del giudice delegato di rigetto della domanda di ammissione al credito nel procedimento di prevenzione a carico di (…) nell’ambito del quale era stata disposta la confisca dei beni, società e complessi aziendali riferibili al proposto. Il Tribunale rilevava il difetto di legittimazione del ricorrente non ritenendo provata l’esistenza di un credito, anteriore al sequestro, a lui riferibile, quale persona fisica, nei confronti della (…) s.r.l. Con la sentenza n. 20505 la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto modo di affermare che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini dell’ammissione al passivo dei crediti dei terzi, l’esistenza delle posizioni creditorie in data antecedente al sequestro deve risultare accertata in un separato giudizio di cognizione, in quanto il giudice della prevenzione è tenuto alla mera verifica, ai sensi dell’art. 59 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, delle condizioni di ammissione del credito sulla base dei documenti attestanti il fatto che vi ha dato luogo. In altri termini, secondo la Corte “in assenza di una pronunzia definitiva che accerti, in sede civile o in sede penale, l’esistenza del credito risarcitorio, il portatore di simile pretesa non può insinuarsi al passivo della confisca di prevenzione, per assenza del presupposto della certezza del credito (ossia della base documentale avente data certa anteriore al sequestro)” (Cass., Sez. I, n. 22222 del 26/1/2022, Fallimento n. 624/2017 dell’Impresa Anemone Costruzioni S.R., Rv. 283123 – 01). Gli Ermellini hanno ricordato che, a differenza di quanto avviene nel procedimento fallimentare per il curatore (artt. 42, comma 1, e 43 l. fall.) e ora nel procedimento di liquidazione giudiziale (ai sensi degli artt. 142, comma 1, e 143 Codice della crisi di impresa), nel procedimento di prevenzione l’amministratore giudiziario non si sostituisce al proposto, non ne assume la rappresentanza, per cui in questa delicata fase l’originario debitore non riveste il ruolo di parte nell’ambito del procedimento di verifica dei crediti in caso di confisca da lui subita, in quanto le ragioni dei creditori sono destinate a realizzarsi sui beni che non gli appartengono più, per essere stati acquisiti per effetto della confisca al patrimonio dello Stato. Ciò comporta una evidente distinzione nella posizione dei creditori tra procedura concorsuale e procedimento di prevenzione, che tuttavia condividono la caratteristica della limitata efficacia dell’accertamento compiuto in ordine ai crediti da ammettere, rilevante ai soli fini del “concorso” (nella procedura del fallimento e della liquidazione giudiziale, come nella sede della liquidazione dei beni confiscati) con conseguente formazione, rispetto alla domanda del creditore, di un giudicato endo-concorsuale, che non è opponibile al debitore in eventuali diversi giudizi. Conseguentemente, il creditore non ammesso al concorso dei creditori nella procedura di prevenzione potrà, comunque, agire nei confronti del debitore con riguardo ad eventuali altri suoi beni non sottoposti a sequestro o confisca (Cass., Sez. II, n. 46099 del 13/9/2023, Scarpetta, Rv. 285821 – 03), atteso che il giudizio di verifica dei crediti ha un oggetto specifico e limitato, tenuto conto che è costituito solo dai beni appresi mediante confisca e non dall’intero patrimonio del proposto.


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ACCERTAMENTO DEL CREDITO: DIFFERENZA NELLA CONFISCA DI PREVENZIONE E NELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO