A cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 7337 del 12.12.2023 depositata in data 19.03.2024

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7337 del 12 dicembre 2023, depositata in data 19 marzo 2024, si sono pronunciate in tema di esercizio del potere purgativo del giudice delegato ex art. 108 l. fall., affermando il seguente principio: “Nel sistema della legge fallimentare l’art. 108, secondo comma, prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l’espletamento della liquidazione concorsuale dell’attivo disciplinata nella Sezione II del Capo VI secondo le alternative indicate nell’art. 107, perché in essa il curatore esercita la funzione di legge secondo il parametro di legalità dettato nell’interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine; mentre è da escludere che la norma possa essere applicata – e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato – nei diversi casi in cui il curatore agisca nell’ambito dell’art. 72, ultimo comma, legge fall. quale semplice sostituto del fallito, nell’adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita”.

Le Sezioni Unite si sono pronunciate in merito ad un reclamo contro un decreto emesso dal giudice delegato al fallimento di una società cooperativa edilizia in liquidazione che, dopo aver autorizzato il curatore a subentrare in un contratto preliminare di assegnazione di proprietà della porzione di un immobile a un socio (…), aveva disposto la cancellazione dei gravami sul bene, tra cui un’ipoteca iscritta a favore della Banca Popolare di Milano. Nel proporre reclamo la cessionaria del credito garantito ha contestato l’applicabilità dell’art. 108, comma 2, l. fall., essendosi trattato di un mero subentro ex lege del curatore nel contratto preliminare (trascritto) di un immobile destinato a costituire abitazione principale dell’acquirente e, quindi, non di una vendita forzata, bensì di un atto consequenziale al preliminare, di natura totalmente privatistica.

Il tema è stato oggetto di un contrasto giurisprudenziale e dottrinale. Secondo una prima tesi (fatta propria dal Tribunale di Monza), con l’art. 72, ultimo comma, la legge fallimentare ha inteso accordare una tutela rafforzata al diritto alla proprietà del bene destinato alla prima abitazione del promissario acquirente che abbia trascritto il preliminare prima del fallimento; sicché il diritto del promissario sarebbe per tale ragione assoggettabile a una regolazione indiretta in ambito concorsuale. Sarebbero quindi da qualificare come vendite concorsuali quelle che, comunque attuate, possiedono natura coattiva perché avvengono “invito domino” e in ambito procedimentalizzato. Queste vendite sarebbero soggette all’efficacia purgativa (C. Cass. n. 3310/2017). Secondo un diverso orientamento, invece, il risultato al quale tende l’art. 108, comma 2, R.D. n. 267/42 non sarebbe concepibile al di fuori di una procedura coattiva aperta al mercato e finalizzata alla realizzazione dell’intero (e anzi migliore) prezzo di vendita del bene acquisito all’attivo e, solo in tal caso, si giustificherebbe l’effetto purgativo (C. Cass. n. 23139/2020).

Le Sezioni Unite hanno affermato che il contrasto giurisprudenziale va risolto affermando il principio di diritto sopra riportato.


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LE SEZIONI UNITE SI PRONUNCIANO IN MERITO ALLA CANCELLAZIONE DELLE IPOTECHE DEL GIUDICE DELEGATO EX ART. 108 LEGGE FALLIMENTARE

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