A cura di Rossella Ceccarini

Provvedimento di interdizione antimafia e rilevanza degli elementi a sostegno del rischio di contaminazione (anche in sentenze di assoluzione o in atti processuali relativi a soggetti terzi)

CONSIGLIO DI STATO, Sezione III, sentenza n. 1142 dell’11.01.2024 depositata il 05.02.2024

La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1142 depositata il 5 febbraio 2024, ha ricordato che l’informativa antimafia, ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, presuppone “concreti elementi da cui risulti che l’attività d’impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata”. Il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito al ricorso promosso da (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso una sentenza del T.A.R. per l’Emilia Romagna – Sezione distaccata di Parma che aveva respinto il ricorso con cui era stato impugnato il provvedimento del Prefetto di Parma recante l’interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91 d.lgs. n. 159/2011. Nel respingere l’appello il Consiglio di Stato ha affermato che, sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: una visione ‘parcellizzata’ di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua rilevanza nel suo legame sistematico con gli altri. In ogni caso, l’impianto motivazionale dell’informativa (ex se o con il richiamo agli atti istruttori) deve fondarsi su una rappresentazione complessiva, imputabile all’autorità prefettizia, degli elementi di permeabilità criminale che possano influire anche indirettamente sull’attività dell’impresa, la quale si viene a trovare in una condizione di potenziale asservimento – o comunque di condizionamento – rispetto alle iniziative della criminalità organizzata di stampo mafioso (ovvero “comunque localmente denominata”).

Quanto all’individuazione degli elementi sui quali può fondarsi il provvedimento prefettizio, la Terza Sezione del Consiglio di Stato aveva delineato, già con la sentenza n. 1743/2019, una tipizzazione delle situazioni sintomatiche, richiamando sia quelle desunte da indicazioni legislative, sia quelle ricavate dalla casistica giurisprudenziale, fornendo un decalogo aperto dal quale attingere per l’individuazione degli elementi rilevanti ai fini della misura di prevenzione antimafia in questione, soddisfacendo, in questo modo, il principio di tipicità. Rilevano, secondo la casistica desumibile dalla costante giurisprudenza amministrativa, i rapporti di parentela, le frequentazioni, le cointeressenze, le vicende anomale dell’impresa, le intestazioni fittizie di società, il ricorso alle c.d. teste di legno, lo scambio di mezzi e di personale, gli intrecci societari in ambito familiare, le società di tipo familiare o clanico, e così via. Anche il principio del “più probabile che non” indicato in tale sentenza trova i suoi precedenti nella giurisprudenza amministrativa precedente (Cons. Stato, Sez. III, 7 ottobre 2015, n. 4657, ma v. anche Cass. civ., Sez. III, 18 luglio 2011, n. 15709) ed è stato ulteriormente precisato dalla giurisprudenza successiva della medesima Sezione, facendo riferimento al principio della c.d. “probabilità cruciale”, secondo cui il provvedimento di prevenzione può essere adottato quando l’ipotesi dell’infiltrazione mafiosa deve ritenersi più probabile rispetto a “tutte le altre ipotesi messe insieme”, quando cioè presenta una soglia di significatività tale da essere superiore a qualunque altra spiegazione logica, laddove l’esistenza di spiegazioni divergenti fornite da qualche elemento concreto, implicherebbe un ragionevole dubbio (Cons. Stato, Sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483; Cons. Stato, Sez. III, 5 settembre 2019 n. 6105), con la precisazione che la valutazione degli elementi non deve effettuarsi in modo atomistico, ma complessivo, in quanto un solo elemento in sé – sganciato da tutti gli altri – potrebbe non assumere sufficiente significatività e non superare il parametro della probabilità cruciale, ma va preso in considerazione all’interno del complesso degli elementi, effettuando una valutazione prognostica di tipo complessivo, verificando se l’insieme degli elementi sui quali si fonda l’interdittiva sia tale da suffragare, a fini probabilistici nei termini sopra specificati, il giudizio di pericolosità svolto dal Prefetto. A quest’ultimo proposito è bene ricordare che, trattandosi di una misura di prevenzione, non è richiesto che l’accertamento della responsabilità superi qualsivoglia dubbio, tipico del settore penale, non potendo applicarsi alla materia della prevenzione – fondata sul pericolo – le categorie proprie del diritto e del processo penale che frustrerebbero irrimediabilmente la funzione preventiva. Già nella sentenza n. 1743/2016 la Terza Sezione del Consiglio di Stato aveva ribadito – riprendendo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa – che era estranea “al sistema delle informative antimafia, non trattandosi di provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori, qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (né – tanto meno – occorre l’accertamento di responsabilità penali, quali il ‘concorso esterno’ o la commissione di reati aggravati ai sensi dell’art. 7 della L. n. 203 del 1991), poiché simile logica vanificherebbe la finalità anticipatoria dell’informativa, che è quella di prevenire un grave pericolo e non già quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante”. Il provvedimento di interdizione antimafia, pertanto, può trarre elementi a sostegno del rischio di contaminazione anche in sentenze di assoluzione o in atti processuali relativi a soggetti terzi, qualora ritenuti oggettivamente significativi del contatto con soggetti controindicati.


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PROVVEDIMENTO DI INTERDIZIONE ANTIMAFIA E RILEVANZA DEGLI ELEMENTI A SOSTEGNO DEL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE

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