A cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II Penale, sentenza n. 23590 del 01.03.2023, depositata il 30.05.2023

La Seconda Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 23590 depositata il 30.05.2023 ha affermato che è consentito il sequestro finalizzato alla confisca delle somme della società se l’indagato, dopo le dimissioni da amministratore, continua a essere un socio di riferimento attraverso quote possedute in via diretta o indiretta.

Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguarda il rigetto da parte del Tribunale di Verona dell’appello proposto da (…) avverso l’ordinanza con la quale il G.I.P. presso il medesimo Tribunale aveva rigettato l’istanza di dissequestro della somma complessiva di oltre 12 milioni di euro oggetto di sequestro preventivo diretto e per equivalente a carico della società (…) s.r.l., il cui legale rappresentante risultava indagato per i reati di turbativa d’asta, truffa ai danni dello Stato, falso, riciclaggio ed autoriciclaggio. Fino al (…) e, dunque, all’atto del sequestro disposto il (…), era anche legale rappresentante ed amministratore della ricorrente, alla quale risultano trasferiti dalla (…) s.r.l. circa 110.000 euro, dei quali il G.I.P. aveva restituito 30.000 ritenendo che la restante somma fosse provento del reato di truffa ai danni dello Stato commesso dal (…) sul sostanziale presupposto che all’indagato fossero riferibili entrambe le compagini sociali. Ricorre per cassazione la (…) s.r.l., in persona del suo amministratore unico, subentrato al (…) nella carica dopo le dimissioni di quest’ultimo, lamentando violazione di legge in relazione ai presupposti applicativi della confisca di cui all’art. 322-ter c.p. e violazione di legge per la mancanza assoluta di motivazione in ordine al periculum in mora.

La Suprema Corte con la sentenza n 23590 afferma che nel caso in esame nell’ordinanza emessa dal Tribunale è stato precisato che l’indagato, anche dopo le dimissioni da amministratore della ricorrente, continua a tutt’oggi ad essere socio di riferimento della società «attraverso quote direttamente o indirettamente possedute», circostanza idonea a consentirgli, in ogni momento, di gestire il patrimonio di essa, anche tenuto conto del ruolo di testa di legno assunto dall’attuale amministratore e della possibilità di revoca e sostituzione della sua nomina in ogni tempo, con consequenziale utilizzazione del danaro ritenuto profitto del reato di truffa ai danni dello Stato. Secondo la Corte il Tribunale ha fornito una sia pur succinta motivazione del periculum in mora del sequestro finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, c.p.p. In proposito, vale ricordare il principio di diritto stabilito da Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, secondo cui, il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege”. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l’onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato). (Diff.: Sez. VI, n. 3343 del 1992; Sez. I, n. 2994 del 1993; Sez. VI, n. 4114 del 1994; Sez. VI, n. 151 del 1994; Sez. VI, n. 1022 del 1995).


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SEQUESTRO FINALIZZATO ALLA CONFISCA DELLE SOMME DELLA SOCIETA’ SE L’INDAGATO, DOPO LE DIMISSIONI DA AMMINISTRATORE, CONTINUA AD ESSERE UN SOCIO DI RIFERIMENTO ATTRAVERSO QUOTE POSSEDUTE IN VIA DIRETTA O INDIRETTA

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