A cura della Redazione

CONSIGLIO DI STATO, Adunanza Plenaria, Sentenza n. 7 del 13 febbraio 2023

Il Consiglio di Stato ha chiarito che la pendenza del controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 non può considerarsi causa di sospensione né del giudizio di impugnazione contro l’informazione antimafia interdittiva, né delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese previste dall’art. 32, comma 10, d.l. n. 89/2014.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 7 del 13 febbraio 2023, ha quindi affrontato la questione dei rapporti tra il giudizio di impugnazione dell’informazione antimafia interdittiva ed il controllo giudiziario c.d. volontario, o a domanda, previsto dall’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, affermando il principio secondo cui la pendenza del controllo giudiziario a domanda ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non è causa di sospensione né del giudizio di impugnazione contro l’informazione antimafia interdittiva, né delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese previste dall’art. 32, comma 10, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, per il completamento dell’esecuzione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione dall’impresa destinataria di un’informazione antimafia interdittiva. L’ammissione al controllo giudiziario non impedisce, dunque, che vada definito senza ritardo il giudizio amministrativo avverso l’interdittiva, trattandosi di procedimenti autonomi.

L’Adunanza Plenaria ha espresso identico principio di diritto anche con le sentenze del 13 febbraio 2023, nn. 6 e 8. Le questioni erano state rimesse da Cons. Stato, sez. III, 6 giugno 2022, n. 4578, e da Cons. Stato, sez. III, ordinanze 6 luglio 2022, nn. 5615 e 5624.


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