La Sezione Quinta della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33766 pubblicata il 14 ottobre 2025, ha annullato senza rinvio la condanna per falso ideologico a carico del legale rappresentante di una società che aveva presentato domanda di finanziamento garantito dal Fondo di garanzia per le PMI ai sensi del “Decreto liquidità” (d.l. n. 23/2020) stabilendo che l’omessa indicazione, in sede di richiesta di finanziamento garantito dal Fondo di garanzia per le PMI, di un provvedimento interdittivo antimafia privo di effetti ostativi non integra il reato di falso ideologico, trattandosi di dichiarazione irrilevante ai fini dell’erogazione del beneficio.
CONTROLLO GIUDIZIARIO E INTERDITTIVA ANTIMAFIA: PER LA CORTE COSTITUZIONALE GLI EFFETTI SOSPENSIVI DEVONO ESSERE PROROGATI FINO ALLA RIVALUTAZIONE

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 109 del 17 luglio 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva derivante dall’ammissione al controllo giudiziario si protragga, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all’art. 91, comma 5, cod. antimafia.
CONTROLLO GIUDIZIARIO ED INTERDITTIVA ANTIMAFIA: LA CASSAZIONE CHIAMA AD ESPRIMERSI LE SEZIONI UNITE

La Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24672 pubblicata il 4 luglio 2025, ha rimesso alle Sezioni Unite una questione giuridica cruciale: “se, in presenza di una richiesta di applicazione del controllo giudiziario previsto dall’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, il giudice, preso atto della sussistenza dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, debba svolgere esclusivamente un giudizio in merito al carattere occasionale dell’agevolazione mafiosa e alle concrete possibilità dell’impresa di riallinearsi al contesto economico sano oppure possa anche valutare la sussistenza dell’infiltrazione mafiosa, presupposto dell’interdittiva disposta dal prefetto, e, nel caso di sindacato negativo, negare il controllo giudiziario volontariamente richiesto dall’impresa”.
INTERDITTIVA ANTIMAFIA: LEGAMI FAMILIARI RILEVANTI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO
INTERDITTIVA ANTIMAFIA E RICHIESTA DI CONTROLLO GIUDIZIARIO

La Sezione Sesta della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42983, ha ribadito che, “in materia di misure di prevenzione, la richiesta di controllo giudiziario ex art. 34 bis del d.lgs. n. 159 del 2011, avanzata dall’impresa attinta da interdittiva antimafia, non può essere respinta per insussistenza del prerequisito del pericolo di infiltrazioni mafiose, già accertato dall’organo amministrativo, dovendosi preservare, in pendenza dell’impugnazione avverso la misura prefettizia, l’interesse della parte privata alla continuità dell’attività d’impresa attraverso la sospensione dell’efficacia dei divieti nei rapporti con la pubblica amministrazione e tra privati che discendono dall’interdittiva” (cfr. anche Cass., Sez. VI, n. 27704 del 09.06.2021, Società Cooperativa a.r.l. “Gli Angeli”, Riv. 281822 – 01).
CONTROLLO GIUDIZIARIO IN SEGUITO ALL’INTERDITTIVA ANTIMAFIA E PROGNOSI NEGATIVA SULLA BONIFICA DELL’IMPRESA

La Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40181 del 17 settembre 2024 depositata il 31 ottobre 2024, si è espressa sul rapporto tra interdittiva antimafia del prefetto e misura di prevenzione del controllo giudiziario ricordando come la questione sia stata già affrontata in modo costante nella giurisprudenza di legittimità nel senso di escludere ogni automatismo, ma di ritenere che il tribunale della prevenzione possa accogliere l’istanza del titolare dell’impresa solo se reputi sussistenti i presupposti previsti per l’applicazione della misura del controllo giudiziario, ovvero l’occasionalità dell’agevolazione mafiosa.
INTERDITTIVA ANTIMAFIA: OMESSA DICHIARAZIONE E CONSEGUENTE ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO DA PARTE DELL’ANAC

La Sezione Prima Stralcio del T.A.R. per il Lazio, con la sentenza n. 15898 pubblicata il 21 agosto 2024, ha stabilito che la notizia segnalata dalla Stazione appaltante all’ANAC – relativa all’omessa dichiarazione di un’interdittiva antimafia, a conoscenza soltanto dell’operatore economico, non essendo al momento della gara riportata nel Casellario informatico – oggetto di successiva e apposita annotazione a cura dell’Autorità, è non solo pienamente conferente con le finalità di tenuta del Casellario informatico, ma anche necessaria e utile quale potenziale indice rivelatore di inaffidabilità dell’operatore economico “annotato”.
INTERDITTIVA ANTIMAFIA: NUOVE PRECISAZIONI DA PARTE DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO, Sezione III, sentenza n. 7230 del 27.06.2024 pubblicata il 26.08.2024
La Terza Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata in materia di interdittiva antimafia in occasione dell’istanza di riforma della sentenza del T.A.R. per la Puglia – Sede di Bari, Sezione Seconda, che aveva respinto il ricorso per l’annullamento dell’interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Barletta – Andria – Trani a carico della società (…).
INTERDITTIVA ANTIMAFIA: NATURA GIURIDICA E SINDACABILITA’ IN SEDE GIUDIZIALE

La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6679 pubblicata il 24 luglio 2024, ha ribadito che il potere interdittivo costituisce espressione del livello marcatamente avanzato in cui il legislatore ha inteso collocare lo strumentario preventivo affidato alla Prefettura ai fini del contrasto dell’ingerenza della criminalità organizzata nei settori di attività nei quali, vedendo coinvolta la P.A. quale parte contrattuale o erogatrice di sovvenzioni o comunque di utilità economicamente o socialmente rilevanti, più pressante si fa l’esigenza di impedire che le risorse pubbliche vengano distolte verso finalità illegali o che comunque concorrano a rafforzare le strutture imprenditoriali che agiscono al di fuori dei canoni della trasparenza e della sana concorrenzialità.
INTERDITTIVA ANTIMAFIA: RAPPORTO TRA LA SFERA DELL’INDAGINE PENALE E QUELLA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
INTERDITTIVA ANTIMAFIA E FATTI RISALENTI NEL TEMPO

La Terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3370 depositata il 12 aprile 2024, premessa la natura cautelare e preventiva del provvedimento di interdittiva antimafia (Cons. Stato, Ad. Plen., 6 aprile 2018, n. 3), ha richiamato il principio secondo cui, proprio quando dietro la singola realtà d’impresa vi è un nucleo familiare particolarmente compatto e coeso, è statisticamente più facile che coloro i quali sono apparentemente al di fuori delle singole realtà aziendali possano curarne (o continuare a curarne) la gestione o, comunque, interferire in quest’ultima facendo leva sui più stretti congiunti.
INTERDITTIVA ANTIMAFIA: IRRILEVANZA DELLA MANCANZA DI CONDANNE PENALI A CARICO DEL DESTINATARIO

La Terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3265 depositata il 10 aprile 2024, nel respingere l’appello, ha ribadito, richiamando la granitica giurisprudenza della medesima Sezione, che, quando dietro la singola realtà d’impresa vi è un nucleo familiare particolarmente compatto e coeso, è statisticamente più facile che coloro i quali sono apparentemente al di fuori delle singole realtà aziendali possano curarne (o continuare a curarne) la gestione o, comunque, interferire in quest’ultima facendo leva sui più stretti congiunti.
RILEVANZA SINTOMATICA DEI RAPPORTI COMMERCIALI O ASSOCIATIVI TRA IMPRESE ED INTERDITTIVA ANTIMAFIA

Con la sentenza n. 2160 dell’11 gennaio 2024 depositata il 5 marzo 2024 la Terza Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata in merito alla richiesta di riforma della sentenza emessa dal T.A.R. dell’Emilia Romagna (Sezione Prima) resa sul ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento mediante il quale la Prefettura di Modena aveva respinto l’istanza di rinnovo nell’elenco dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la medesima e del provvedimento mediante il quale la Prefettura di Modena aveva confermato il diniego di iscrizione nella “white list” irrogato nonché dell’atto mediante il quale la Prefettura di Modena in seguito alla richiesta di nuova iscrizione nella “white list” formulata da (…) aveva comunicato la vigenza del provvedimento interdittivo antimafia.
PROVVEDIMENTO DI INFORMATIVA ANTIMAFIA E PREVENZIONE ANTICIPATORIA DELLA DIFESA DELLA LEGALITA’

La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1482 depositata il 14 febbraio 2024, ha ribadito che il diniego di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa è disciplinato dagli stessi principi che regolano l’interdittiva antimafia, in quanto si tratta di misure volte alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica amministrazione (v. anche Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743).
L’INTERDITTIVA ANTIMAFIA NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO CHE CURA GLI AFFARI DI «FAMIGLIA»

La Terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1101 del 25.01.2024 depositata il 02.02.2024, nel respingere l’appello, si è espressa in materia di interdittiva antimafia e ha applicato il principio secondo cui, proprio quando dietro la singola realtà d’impresa vi è un nucleo familiare particolarmente compatto e coeso, è statisticamente più facile che coloro i quali sono apparentemente al di fuori delle singole realtà aziendali possano curarne (o continuare a curarne) la gestione o, comunque, interferire in quest’ultima facendo leva sui più stretti congiunti.
INTERDITTIVA ANTIMAFIA ED ESCLUSIONE DELL’ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

La Terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 392 depositata in data 12 gennaio 2024, nel respingere l’appello, ha affermato che l’art. 103 d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) impone che sussistano due condizioni al ricorrere delle quali la stazione appaltante è legittimata a riscuotere la cauzione definitiva: che vi sia un inadempimento contrattuale imputabile all’aggiudicatario e che risulti, allo stesso tempo, pregiudizievole per l’Amministrazione.



