A cura della Redazione

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI Penale del 28.06.2022 – pubblicata il 26 ottobre 2022 n. 40563

La Suprema Corte con la sentenza n. 40563/2022 ha affermato la compatibilità tra il commissariamento della società, disposto in sostituzione della sanzione accessoria dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, e l’applicazione della pena su richiesta delle parti.

Secondo la Cassazione il principio secondo cui la sentenza di applicazione della sanzione pecuniaria su richiesta dell’ente, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 231 del 2001, non comporta la condanna dell’ente medesimo al pagamento delle spese processuali deve trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui all’ente sia stata comminata una sanzione interdittiva, tuttavia sostituita con la nomina di un commissario giudiziale, a norma dell’art. 15 d.lgs. n. 231 del 2001, poiché il commissariamento non può essere annoverato tra le effettive sanzioni amministrative.

Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguarda l’impugnazione della sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Genova, che ha applicato ad una s.r.l. in relazione all’illecito amministrativo da reato di cui all’art. 25 d.lgs. n. 231 del 2001 la sanzione pecuniaria di 70.000 euro (pari a 200 quote da 350 euro ognuna), oltre all’interdizione per sei mesi dall’esercizio dell’attività, sostituita con la nomina di un commissario giudiziale, ex art. 15 dello stesso d.lgs. e condannando, infine, al pagamento delle spese del procedimento.

La Cassazione ha accolto il ricorso, con conseguente annullamento senza rinvio, della sentenza impugnata, nella parte relativa alla condanna di tale società al pagamento delle spese del procedimento ricordando come “la società può accedere al patteggiamento in tre ipotesi: 1 se anche il processo nei confronti della persona fisica che ha agito per suo conto si conclude con il rito alternativo; 2 se il processo alla persona fisica è suscettibile di essere definito con pena concordata, ma l’intesa non è stata formalizzata; 3 se, indipendentemente dalle scelte di rito dell’imputato persona fisica e dall’esito del giudizio nei suoi confronti, anche per quello che riguarda la misura della pena da lui concordata, l’illecito da reato ascritto all’impresa è punibile con la sola sanzione pecuniaria e non anche con una misura interdittiva. Di conseguenza, un pedissequo ripiegamento della disciplina di rito applicabile all’ente su quella prevista per la persona fisica non sarebbe logicamente coerente, (in questi termini, Sez. 3, n. 30610 del 25/05/2022, Cartiere Villa Lagarina, non mass.). Né una diversa scelta interpretativa può considerarsi imposta dal generale rinvio al codice di rito, contenuto nella seconda parte della norma, che, in quanto delimitato dalla compatibilità delle relative disposizioni, impone di tener conto della ratio delle medesime nonché di evitare irragionevoli disparità di trattamento tra situazioni analoghe”.

A fronte delle suddette affermazioni la Corte avverte anche che “nello specifico, poi, non può condurre ad un diverso esito la circostanza per cui il Tribunale abbia ravvisato i presupposti per l’applicazione nei confronti dell’ente – anche – di una sanzione interdittiva, tuttavia sostituendola con la nomina di un commissario giudiziale, a norma dell’art. 15, d.lgs. n. 231 del 2001”.

La Cassazione giunge a questa conclusione valorizzando la funzione del commissariamento che, in base a quanto delineato dallo stesso decreto n. 231/01, rappresenta lo strumento, specificamente individuato dal legislatore, per la prosecuzione dell’attività dell’ente, al posto dell’applicazione della misura interdittiva che impedirebbe la continuità aziendale o, comunque, ne limiterebbe significativamente l’ambito operativo. In questo contesto, afferma la Corte Suprema, il commissariamento non può essere inserito tra le sanzioni amministrative applicabili all’ente, ma rappresenta invece, “una misura del tutto diversa da quelle, per natura e funzioni, alternativa rispetto ad esse nonché precipuamente volta ad evitarne alcuni ‘effetti collaterali’”.


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COMPATIBILITA’ TRA IL COMMISARIAMENTO ED IL PATTEGIAMENTO