A cura della Redazione

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II Penale, Sentenza n. 32571/2022 depositata il 05 settembre 2022 (udienza 13.07.2022)

La Suprema Corte con la sentenza n. 32571/2022 del 05.09.2022 ha fornito alcune precisazioni in ordine al delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512 bis c.p. riconoscendo che tale delitto può costituire, di per sé, reato presupposto dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio (artt. 648 bis e 648 ter.1 c.p.).

Il caso sottoposto all’attenzione degli Ermellini riguarda un procedimento instaurato per plurimi reati, tra cui quello di trasferimento fraudolento di valori di cui all’art. 512 bis c.p., dove i titolari di una società erano accusati di aver intestato fittiziamente le quote ed il capitale della stessa ad una dipendente prestanome al fine di eludere le misure di prevenzione patrimoniale potenzialmente applicabili; nonché accusati di autoriciclaggio ex art. 648 ter.1., per avere, sempre i suddetti, posto in essere una serie di operazioni volte a impedire l’identificazione della provenienza delle somme bonificate sul conto corrente della predetta società sottraendole a ogni tracciamento. La prestanome, sottoposta agli arresti domiciliari per disposizione del Gip di Catanzaro confermata dal Tribunale del riesame, aveva proposto ricorso per Cassazione.

L’aspetto su cui la Corte è stata chiamata a pronunciarsi riguarda il rapporto tra il delitto di trasferimento fraudolento di valori e quello di riciclaggio. La Cassazione ha ricordato come la giurisprudenza prevalente, condivisa da autorevole dottrina, riconosca che il delitto di trasferimento fraudolento di valori ben può costituire, di per sé, reato presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio, di cui rispettivamente agli artt. 648, 648 ter e 648 ter.1 c.p., poiché il bene fittiziamente attribuito assume non soltanto nel mondo economico, ma anche sotto il profilo squisitamente fenomenico, una “apparenza” e una configurazione formale “nuove”, rispetto a quelle che lo caratterizzavano in precedenza (Cass. pen. n. 39756/2011): “Il bene fittiziamente attribuito assume <<non soltanto nel mondo economico, ma anche sotto il profilo squisitamente fenomenico, una “apparenza” ed una configurazione formale “nuovi”, rispetto a quelle che lo caratterizzavano in precedenza. Il bene ‘intestato’ al mafioso è, per così dire, ontologicamente ‘altro’ rispetto a quello formalmente ‘intestato’ al quisque de populo, tanto agli effetti della sua facilità di sottrarlo al pericolo di interventi ablatori di mano pubblica>>”. Conseguentemente, altre pronunce hanno riconosciuto che il profitto derivante dal delitto di cui all’attuale art. 512 bis c.p. è autonomo rispetto a quello conseguente al reato antecedente che aveva creato l’illecita provvista, in quanto consiste nella oggettiva facilitazione del godimento e della disponibilità dei beni illecitamente acquisiti attraverso quest’ultimo, per effetto delle modalità di fraudolento trasferimento (Cass. pen., n. 20093/2014).

La Suprema Corte nel caso in esame evidenzia come il profitto delle attività oggetto di fittizia intestazione assuma carattere illecito proprio in quanto l’apparente titolare dello stesso è soggetto diverso da quello esposto all’applicazione della misura di prevenzione, consentendo l’oggettiva facilitazione del godimento e della disponibilità dei beni illecitamente acquisiti. Un diverso ragionamento, sempre per la Corte, finirebbe con l’attribuire un effetto “sanante” allo svolgimento di attività produttive di effetto economico pur oggetto di iniziale intestazione fittizia, in dispregio dello scopo della norma. La ricorrente, assume la Corte, era solo apparente titolare delle quote sociali e queste e i profitti della società, in virtù delle intestazioni fittizie oggetto di contestazione, erano stati sottratti alle misure ablatorie che avrebbero dovuto trovare applicazione, e quindi la Corte ha ritenuto motivato il riconoscimento della gravità indiziaria in ordine al delitto di autoriciclaggio contestato.


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IL FITTIZIO TRASFERIMENTO DI VALORI.
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