INFORMATIVA ANTIMAFIA: LA SUA FUNZIONE DI «FRONTIERA AVANZATA»

INFORMATIVA ANTIMAFIA: LA SUA FUNZIONE DI «FRONTIERA AVANZATA»

La Terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 614 del 07.12.2023 depositata il 19.01.2024, richiamando una ormai consolidata giurisprudenza amministrativa (tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 16 giugno 2023, n. 5964; Cons. Stato, Sez. III, 22 maggio 2023, n. 5024; Cons. Stato, Sez. III, 27 dicembre 2019, n. 8882; Cons. Stato, Sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105; Cons. Stato, Sez. III, 20 febbraio 2019, n. 1182), ha affermato che l’informativa antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell’autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa

PERICOLO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA ED INTERDITTIVA ANTIMAFIA

PERICOLO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA ED INTERDITTIVA ANTIMAFIA

La Terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 142 pubblicata il 4 gennaio 2024 ha ribadito che: “il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere ‘più probabile che non’, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (v., per tutte, Cons. Stato, sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758; Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743)”.

INFORMAZIONI ANTIMAFIA QUALE MASSIMA ANTICIPAZIONE DELLA REAZIONE DELL’ORDINAMENTO ALLE MANIFESTAZIONI DI POSSIBILI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

INFORMAZIONI ANTIMAFIA QUALE MASSIMA ANTICIPAZIONE DELLA REAZIONE DELL’ORDINAMENTO ALLE MANIFESTAZIONI DI POSSIBILI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

La Terza Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 9982 del 09.11.2023 depositata in data 22.11.2023 ha affermato che la misura interdittiva antimafia mira a prevenire e a impedire sul nascere meri tentativi di condizionamento malavitoso della gestione dell’impresa o di esposizione dell’impresa al pericolo concreto di infiltrazione della malavita organizzata

«TENTATIVI DI INFILTRAZIONE» DA PARTE DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA ED INTERDITTIVA ANTIMAFIA

«TENTATIVI DI INFILTRAZIONE» DA PARTE DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA ED INTERDITTIVA ANTIMAFIA

La vicenda trae origine dalla richiesta avanzata da parte della società (…) di riforma della sentenza emessa dal T.A.R. per la Campania che aveva confermato un’informativa prefettizia interdittiva emessa dall’UTG – Prefettura di Caserta nonché l’ordinanza del S.U.A.P. del Comune di (…) recanti entrambe la sospensione dell’attività svolta dal ricorrente e fondate sulla ipotizzata riconducibilità dell’impresa ricorrente al clan camorristico (…).

INTERDITTIVA ANTIMAFIA: LA “DIFESA SOCIALE AVANZATA” AVVERSO I TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

INTERDITTIVA ANTIMAFIA: LA “DIFESA SOCIALE AVANZATA” AVVERSO I TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

La Terza Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 7061 del 22 giugno 2023, pubblicata il 19 luglio 2023, ha respinto l’appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale Ammnistrativo Regionale per la Calabria – Sezione distaccata di Reggio Calabria e ha affermato che, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, l’adozione delle misure interdittive, giustificata dall’accertata sussistenza, a carico dell’impresa da esse attinta, di “tentativi di infiltrazione mafiosa” ex art. 91, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, costituisce espressione della funzione di “difesa sociale avanzata” che lo strumento in questione è normativamente finalizzato a realizzare.

INFORMAZIONE INTERDITTIVA ANTIMAFIA E TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

INFORMAZIONE INTERDITTIVA ANTIMAFIA E TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 6553 pubblicata il 5 luglio 2023, ha ricordato che affinché possa legittimamente emettersi un provvedimento interdittivo è sufficiente il “tentativo di infiltrazione” avente lo scopo di condizionare le scelte dell’impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato. Da tale premessa consegue che, per individuare una siffatta ipotesi di “pericolo”, è sufficiente che gli elementi raccolti, una volta esaminati in modo non atomistico ma unitario “offrano una trama di elementi ‘eloquenti’ tali da indurre, nella loro connessione sinergica, a prospettare una prognosi di rischio di condizionamento mafioso ‘più probabile che non’”.

RISCHIO DI INFILTRAZIONE O DI CONDIZIONAMENTO MAFIOSO ED INTERDITTIVA ANTIMAFIA

RISCHIO DI INFILTRAZIONE O DI CONDIZIONAMENTO MAFIOSO ED INTERDITTIVA ANTIMAFIA

La Terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5227 del 29 maggio 2023, è nuovamente intervenuta in tema di interdittiva antimafia pronunciandosi su un ricorso promosso avverso una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria che aveva ritenuto un’informativa interdittiva antimafia (di cui era stato richiesto l’annullamento), emessa nei confronti di (…) dal Prefetto di Crotone, validamente fondata su un “ampio e solido compendio di elementi indiziari”.

TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA E INTERDITTIVA ANTIMAFIA

TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA E INTERDITTIVA ANTIMAFIA

La Terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5097 del 13.04.2023 depositata il 23.05.2023 ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Napoli e ribadito che l’interdittiva antimafia è provvedimento amministrativo al quale deve essere riconosciuta natura cautelare e preventiva, in un’ottica di bilanciamento tra la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall’art. 41 Cost.

INTERDITTIVE “A CASCATA” E PROVA DEL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

INTERDITTIVE “A CASCATA” E PROVA DEL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

La Terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2953 ha affrontato il problema dell’adozione da parte della Prefettura delle c.d. interdittive “a cascata” statuendo che il mero avvalimento – in senso atecnico – di un’impresa interdetta da parte di altra non direttamente gravata da sintomi di contiguità criminale, ai fini dell’esecuzione di una specifica lavorazione, tanto più se per conto di una P.A., non è sufficiente al fine di dimostrare – anche sul piano meramente indiziario – che la seconda sia esposta al rischio di condizionamento mafioso di cui la prima sia risultata portatrice.

GLI ELEMENTI SINTOMATICI DELL’INFILTRAZIONE MAFIOSA

GLI ELEMENTI SINTOMATICI DELL’INFILTRAZIONE MAFIOSA

La terza Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 3338 del 31 marzo 2023 si è espressa sugli elementi sintomatici dell’infiltrazione mafiosa. La questione trae origine dall’adozione da parte della Prefettura di una informazione interdittiva adottata nei confronti dell’impresa (…) e del successivo provvedimento di divieto della prosecuzione dell’attività emesso dal dirigente del Comune di (…) –