a cura di Rossella Ceccarini

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​CORTE DI CASSAZIONE, Sezione VI Penale, sentenza n. 30611 del 24.06.2025 depositata il 12.09.2025

​​​​​​​​​​​​​​​La Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30611 depositata il 12 settembre 2025, ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio stabilendo che la confisca non pregiudica i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro a condizione che il credito non sia strumentale all’attività illecita od a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego.

La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte riguardava un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania che, in sede di incidente di esecuzione, aveva rigettato la richiesta avanzata dalla società (…) s.p.a. e volta ad ottenere il riconoscimento del credito ipotecario gravante su un immobile oggetto di confisca allargata nei confronti di (…).

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha puntualizzato che, nel caso di confisca (allargata) disposta ex art. 12-sexies l. n. 356/1992, attualmente trasfuso nell’art. 240-bis c.p., la disciplina relativa all’esecuzione, nonché alla tutela dei terzi aventi diritto sui beni confiscati è disciplinata dall’art. 104-bis disp. att. c.p.p. che, a sua volta, rinvia alla normativa in tema di confisca di prevenzione. Ciò comporta che la questione relativa all’opponibilità della confisca al terzo, titolare di credito garantito da ipoteca sul bene confiscato, deve essere risolta sulla base del disposto dell’art. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il quale statuisce che la confisca non pregiudica i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, a condizione che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l’inconsapevole affidamento (lett. b).

Secondo gli Ermellini, il primo requisito è pacificamente riconosciuto nell’ordinanza impugnata, non essendo in contestazione che il mutuo ipotecario è stato stipulato nel 2004 e, quindi, ben prima dell’avvio del procedimento penale e del successivo sequestro disposto a carico della debitrice. Parimenti, nel provvedimento non si ipotizza che il credito fosse strumentale all’attività illecita, non essendo stata in alcun modo contestata una qualche forma di collegamento tra il credito in questione ed i reati ascritti alla debitrice.


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CONFISCA ED EFFETTI SUI DIRITTI REALI ANTERIORI AL SEQUESTRO
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