a cura di Rossella Ceccarini
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione VI Penale, sentenza n. 40181 del 17.09.2024 depositata il 31.10.2024
La Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40181 del 17 settembre 2024 depositata il 31 ottobre 2024, si è espressa sul rapporto tra interdittiva antimafia del prefetto e misura di prevenzione del controllo giudiziario ricordando come la questione sia stata già affrontata in modo costante nella giurisprudenza di legittimità nel senso di escludere ogni automatismo, ma di ritenere che il tribunale della prevenzione possa accogliere l’istanza del titolare dell’impresa solo se reputi sussistenti i presupposti previsti per l’applicazione della misura del controllo giudiziario, ovvero l’occasionalità dell’agevolazione mafiosa.
La questione riguarda un ricorso proposto da (…) s.r.l. avverso un decreto emesso dalla Corte d’Appello di Roma, Sezione Misure di Prevenzione, che aveva confermato il decreto emesso dal Tribunale di Roma di rigetto dell’istanza avanzata ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 dalla società (…) s.r.l. per l’applicazione della misura del controllo giudiziario a seguito dell’interdittiva antimafia emessa a suo carico ed oggetto di impugnazione davanti al giudice amministrativo.
Proponeva ricorso per cassazione la (…) s.r.l. deducendo violazione di legge sotto il profilo della omessa motivazione, vizio di legge per motivazione apparente sulle ragioni della esclusa rilevanza delle misure di self cleaning attuate dalla società nonché deficit assoluto di motivazione in ordine all’asserita non “bonificabilità” della società, per essere stati travisati i dati di fatto posti a fondamento della decisione.
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, se l’impresa è fortemente condizionata dalla mafia, non può trovare accoglimento l’istanza, che presuppone un’occasionalità del contatto mafioso. In altri termini, secondo gli Ermellini, il carattere di infiltrazione mafiosa non rappresenta una condizione ostativa ma un presupposto per il controllo giudiziario volontario, salvo che il pericolo di ingerenza mafiosa sia maggiore e più grave, in quanto non rimediabile con il semplice controllo giudiziario.
Non si può, quindi, prescindere dalla verifica della continuità dei rapporti con soggetti mafiosi e del grado di contaminazione, ma deve aversi riguardo ad una prospettiva di emenda dell’azienda che giustifica la sospensione degli effetti dell’interdittiva antimafia finché l’impugnativa in sede amministrativa sia pendente.
Da ultimo, la Suprema Corte ha affermato che costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, per l’applicazione di una misura di prevenzione, il giudice può utilizzare autonomamente i fatti che hanno formato oggetto di un procedimento penale, anche quelli che non si siano conclusi con una sentenza di condanna, essendo altro e diverso il presupposto di fatto che assume rilevanza nel procedimento di prevenzione, in cui non rileva l’accertamento della responsabilità per la commissione del reato.