A cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III Penale, sentenza n. 47202 del 10.11.2023 depositata il 24.11.2023

La Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza numero 47202/2023, depositata il 24/11/2023 (udienza camerale 10/11/2023), pronunciandosi in sede cautelare reale su una fattispecie di omesso versamento delle ritenute certificate (art. 10-bis d.lgs. n.74/2000), ha ritenuto non adeguatamente motivato il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. perché carente quanto alla motivazione sul requisito del periculum in mora.

La vicenda trae origine da un decreto del G.I.P. del Tribunale di Rieti con cui era stato disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta e per equivalente sul patrimonio dell’indagato in relazione ad alcune contestazioni relative alla presunta violazione dell’art. 10-bis d.lgs. n.74/2000.

Contro il decreto provvisoriamente ablatorio emesso dal G.I.P. ricorreva per Cassazione la difesa dell’indagato articolando plurimi motivi di ricorso, tra i quali il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 321 c.p.p., sotto il profilo dell’assoluta mancanza di motivazione in ordine al requisito del periculum in mora.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso in riferimento al suddetto vizio di legittimità annullando il provvedimento impugnato limitatamente al reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000 ed al periculum in mora, rinviando per un nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Rieti.

Nella motivazione della sentenza la Suprema Corte ha affermato che: “Sul punto, coglie nel segno l’obiezione difensiva che richiama l’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte le quali hanno affermato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del ‘periculum in mora’, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ‘ex lege’ (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l’onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato: Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01). Tale principio è stato poi declinato dalla giurisprudenza successiva con riferimento alla confisca prevista dall’art. 12-bis, D.Lgs. n. 74 del 2000 con riferimento ai reati tributari, affermandosi infatti che anche il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve contenere la concisa motivazione anche del ‘periculum in mora’, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario (Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Rv. 283694 – 01; Sez. 3, n. 46245 del 18/10/2022, Rv. 283836 – 01; Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022, Rv. 283910 – 01; Sez. 3, n. 49491 del 04/11/2022, Rv. 283993 – 01; Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023, Rv. 284313 – 01)”.


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ANNULLATO IL DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO DEL G.I.P , SE NEL PROVVEDIMENTO NON VI E’ RIFERIMENTO AL PERICULUM IN MORA
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