A cura di Rossella Ceccarini

Con il d.l. n. 34 del 30 marzo 2023 – pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 31 marzo scorso – sono state introdotte alcune proroghe e alcune novità, anche in ambito penale -tributario, alla normativa relativa alla tregua fiscale introdotta dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

Una delle principali novità del d.l. n. 34/2023 è rappresentata dalla introduzione, a favore di chi aderisce alla tregua fiscale, di una causa speciale di non punibilità dei seguenti reati tributari: reato di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000), reato di omesso versamento dell’IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000) e reato di indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-quater, co. 1, d.lgs. n. 74/2000).

L’introduzione di una causa speciale di non punibilità si giustifica nella prospettiva di stimolare l’adesione alle definizioni agevolate previste dalla l. n. 197/2022. La rilevanza penale del pagamento rateizzato andrebbe generalizzata, superando il termine di tre mesi in atto previsto all’art. 13 d.lgs. n. 74/2000. In particolare, l’art. 23 prevede l’esclusione della punibilità penale per chi definisce le violazioni collegate a uno dei suddetti reati versando integralmente e secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa di riferimento prima della pronuncia della sentenza di appello.

L’art. 23 d.l. n. 34/2023 prevede inoltre che il soggetto interessato, al fine di ottenere la sospensione del processo penale pendente, comunichi all’autorità giudiziaria l’avvenuto versamento degli importi dovuti e contestualmente informi l’Agenzia delle Entrate di tale comunicazione indicando gli estremi del procedimento penale. In tal modo il processo penale viene sospeso sino al momento in cui il giudice penale viene informato dall’Agenzia delle Entrate della corretta definizione ovvero della mancata o errata definizione.


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REATI TRIBUTARI: D.L. N. 34 DEL 30 MARZO 2023: UNA NUOVA SPECIALE CAUSA DI NON PUNIBILITA’ – PAGAMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO E NON PUNIBILITA’ DEL REATO