A cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI APPELLO DI MILANO, Sentenza n. 252/2023 del 27.02.2023 pubblicata il 03.03.2023

Con la sentenza n. 252/2023 la Corte d’Appello di Milano, nel riformare parzialmente la pronuncia di primo grado, mantiene tuttavia inalterata l’impostazione e afferma che la prova delle misure ritorsive è integralmente a carico del segnalante, non potendosi rinvenire nell’art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001 alcuna inversione dell’onere probatorio. In particolare, l’art. 54-bis, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (nella versione introdotta dall’art. 1 l. 30 novembre 2017, n. 179) non consente di ritenere nulli gli atti datoriali aventi effetti negativi per il dipendente, per il semplice fatto di essere successivi alle segnalazioni di illeciti da parte di quest’ultimo. Da ciò deriva che “l’onere della prova in ordine al nesso di derivazione tra segnalazione e misura pregiudizievole grava interamente sulla parte che lo allega, alla stregua della regola generale di riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., non derogata dalla disposizione speciale in esame”.

Il caso sottoposto all’attenzione della Corte d’Appello riguardava un dipendente di un’azienda di trasporti, il quale aveva denunciato più volte irregolarità ed illeciti commessi dagli addetti all’ufficio ai danni dell’azienda relativi alla clonazione di biglietti e abbonamenti di viaggio.

Nonostante le reiterate segnalazioni, i destinatari delle stesse non avevano assunto alcuna valida iniziativa, limitandosi, in un secondo momento, a destituire i dipendenti di grado inferiore e preservando i vertici (quadri e dirigenti), pur parimenti coinvolti negli illeciti. Pochi mesi dopo le segnalazioni l’azienda aveva iniziato a rendere il segnalante destinatario di alcune contestazioni disciplinari culminate nell’atto di destituzione dal servizio.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 3 marzo 2023, n. 252, nega la natura ritorsiva del provvedimento di recesso in assenza della rigorosa prova del nesso di derivazione tra segnalazione e misura pregiudizievole, considerato che: – il dedotto collegamento temporale tra le denunce presentate e i successivi provvedimenti appare “quantomai debole”, atteso che le prime segnalazioni risalivano a diversi anni prima; – il datore di lavoro avrebbe fornito costante riscontro alle segnalazioni pervenute, attivandosi per approfondire e verificare gli illeciti denunciati e sanzionando il personale di cui veniva accertata la responsabilità.


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WHISTLEBLOWER: INTERAMENTE A CARICO DEL DENUNCIANTE LA PROVA DELLE MISURE RITORSIVE