WHISTLEBLOWER NON TUTELATO PER GLI ILLECITI ESTRANEI ALLA SEGNALAZIONE

WHISTLEBLOWER NON TUTELATO PER GLI ILLECITI ESTRANEI ALLA SEGNALAZIONE

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9148 pubblicata il 31.03.2023, nel respingere il ricorso ha espresso il seguente principio: “La normativa di tutela del dipendente che segnali illeciti altrui (c.d. whistleblowing) salvaguardia il medesimo dalle sanzioni che potrebbero conseguire a suo carico secondo le norme disciplinari o da reazioni ritorsive dirette ed indirette conseguenti alla sua denuncia, ma non istituisce un’esimente per gli autonomi illeciti che egli, da solo o in concorso con altri responsabili, abbia commesso, potendosi al più valutare il ravvedimento operoso o la collaborazione al fine di consentire gli opportuni accertamenti nel contesto dell’apprezzamento, sotto il profilo soggettivo, della proporzionalità della sanzione da irrogarsi nei confronti del medesimo”.

WHISTLEBLOWER: INTERAMENTE A CARICO DEL DENUNCIANTE LA PROVA DELLE MISURE RITORSIVE

WHISTLEBLOWER: INTERAMENTE A CARICO DEL DENUNCIANTE LA PROVA DELLE MISURE RITORSIVE

Con la sentenza n. 252/2023 la Corte d’Appello di Milano, nel riformare parzialmente la pronuncia di primo grado, mantiene tuttavia inalterata l’impostazione e afferma che la prova delle misure ritorsive è integralmente a carico del segnalante, non potendosi rinvenire nell’art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001 alcuna inversione dell’onere probatorio.

LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER NELLA DIVULGAZIONE DELLE NOTIZIE DI INTERESSE PUBBLICO

LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER NELLA DIVULGAZIONE DELLE NOTIZIE DI INTERESSE PUBBLICO

Con la sentenza Halet contro Lussemburgo, ricorso 21884/2018, depositata il 14 febbraio 2023, la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha esteso la tutela riconosciuta dall’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo al whistleblower che divulga informazioni fiscali da lui possedute in ragione dell’attività lavorativa svolta ponendo alla base di tale estensione la scelta di anteporre agli obblighi di riservatezza l’interesse pubblico su notizie di ambito generale.