A cura della Redazione

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione V Civile, Ordinanza n. 3584/2023 del 06.02.2023

La Suprema Corte, Sezione V, con l’ordinanza n. 3584/2023 del 06.02.2023 ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria della Regione Veneto che aveva accolto l’appello proposto dal contribuente nei confronti di una sentenza di rigetto relativamente ad un avviso di accertamento di un maggior reddito nella qualità di socio occulto. Ad avviso della Corte l’ipotesi di una ristretta base societaria consente l’emissione dell’avviso di accertamento nei confronti dei contribuenti persone fisiche sul presupposto della distribuzione degli utili extracontabili.

La ricorrente Agenzia delle Entrate lamentava che la sentenza impugnata aveva escluso la qualità di socio occulto del contribuente, pur in presenza di tutti gli elementi di fatto idonei a dimostrarla. In particolare la qualità di socio di fatto era da ritenersi indizio rilevante anche della qualità di socio occulto, come desumibile dalla circostanza che l’unico altro socio era la moglie dello stesso contribuente e che era stato ampiamente dimostrato che quest’ultimo aveva contribuito a finanziare le attività illecite della società (il contribuente si serviva, quale schermo giuridico, per nascondere la propria qualità di socio, di una società di capitali con sede in Svizzera a sua volta socia della prima).

I giudici di legittimità nell’accogliere il ricorso hanno ritenuto che gli indizi probatori debbano valutarsi “nel loro insieme” e quindi non “atomisticamente” e l’uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno “quand’anche sfornito di valenza indiziaria, potrebbe rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento”.

Secondo la Suprema Corte, la Commissione Tributaria Regionale, nell’escludere la qualità di socio occulto del contribuente, anche sulla base di una sentenza di patteggiamento con cui gli era stata applicata la sola pena conseguente la frode carosello, non aveva tenuto conto che nel pvc elevato nei confronti della società “non si faceva riferimento alla s.a. svizzera – ovvero alla società che risultava quale socia effettiva – né al ruolo ricoperto in quest’ultima dal contribuente”.


Visualizza il documento

 

L’ACCERTAMENTO DEL MAGGIOR REDDITO DEL SOCIO OCCULTO

Lascia un commento