A cura di Rossella Ceccarini
CONSIGLIO DI STATO, terza Sezione, Sentenza n. 9724 del 07 novembre 2022
La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con Sentenza n. 9724 del 7 novembre 2022, interviene in tema di confisca e sgombero del bene confiscato, ribadendo l’impossibilità di lamentare davanti al giudice amministrativo pretesi vizi delle decisioni del giudice penale (così Cons. Stato, sez. III, 5 luglio 2016, n. 2993).
La controversia trae origine dal provvedimento di sgombero di un immobile conseguente alla confisca disposta con sentenza del Tribunale di Cagliari impugnato avanti al Tar lamentando l’invalidità del provvedimento di confisca per violazione dei principi giuridici che tutelano, nella circolazione dei beni, la posizione del terzo in buona fede, che si assume estraneo alla attività criminosa (presenza nell’immobile di un terzo soggetto quale ex coniuge).
Il Consiglio di Stato investito della decisione a seguito del rigetto da parte del Tar del Lazio rileva, con riferimento alla interdipendenza che lega la misura preventiva al provvedimento di sgombero, che l’adozione dell’ordinanza di sgombero di immobile confiscato alla criminalità organizzata costituisce, per l’ANBSC, un atto dovuto strettamente consequenziale rispetto alla confisca definitiva
che rende irrilevante “la mancata partecipazione del privato al procedimento di sgombero di un immobile requisito e confiscato”.
La cognizione del giudice amministrativo è limitata all’ordinanza di sfratto e non può estendersi alla disamina dei vizi della confisca, non potendo farsi valere dinanzi al giudice amministrativo o ripercuotersi sulla validità dell’ordinanza di rilascio dell’immobile ed essere conosciuti in sede di cognizione di quest’ultima.
Spetta, secondo il Consiglio di Stato, al giudice penale (nel corso del procedimento principale per l’applicazione di una misura di prevenzione o, nel caso di opposizione di un terzo, in un successivo incidente di esecuzione) l’accertamento degli esatti confini del provvedimento di confisca e della eventuale estraneità del terzo in buona fede il cui diritto di proprietà sia stato pregiudicato dal provvedimento.