La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10143/2023, nel dichiarare inammissibile il ricorso ha confermato come, in tema di responsabilità da reato ex d.lgs. n. 231/2001, all’assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per una causa diversa dalla rilevata insussistenza di quest’ultimo non consegua automaticamente l’esclusione della responsabilità dell’ente per la sua commissione, poiché tale responsabilità, ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 231/2001, deve essere affermata anche nel caso in cui l’autore del suddetto reato non sia stato identificato.