FALLIMENTO: IL CREDITO DA RECESSO NON HA ALCUNA “PARENTELA ONTOLOGICA” CON IL CREDITO DA FINANZIAMENTO

FALLIMENTO: IL CREDITO DA RECESSO NON HA ALCUNA “PARENTELA ONTOLOGICA” CON IL CREDITO DA FINANZIAMENTO

La Sezione Prima della Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30725 depositata il 06.11.2023 che rinvia, peraltro, al Tribunale di Milano per un nuovo esame della fattispecie, ha stabilito che al credito derivante dal recesso del socio non si applica la disciplina sulla postergazione di cui all’art. 2467 c.c., neanche nel caso in cui la società sia sottoposta a procedura concorsuale e la richiesta di liquidazione della quota derivante dal recesso sia stata avanzata in sede di insinuazione al passivo.