INFORMATIVA ANTIMAFIA E TERMINE PER PROVVEDERE SULLE ISTANZE DI AGGIORNAMENTO

INFORMATIVA ANTIMAFIA E TERMINE PER PROVVEDERE SULLE ISTANZE DI AGGIORNAMENTO

Con la sentenza n. 2260 depositata l’8 marzo 2024, la Sezione Terza del Consiglio di Stato, in tema di aggiornamento dell’informativa antimafia, ha stabilito che deve escludersi che, nell’attuale sistema normativo, l’obbligo di concludere i procedimenti amministrativi positivizzato dall’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990 («[o]ve il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso), fondamentale in un sistema amministrativo moderno retto dai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, oltre che ispirato al rispetto dei principi di collaborazione e buona fede reciproca tra amministrazione e cittadini, possa ritenersi sganciato dall’altrettanto fondamentale predeterminazione in via legale o regolamentare del relativo termine finale, come reso palese, del resto, dal tenore dell’art. 2, comma 2, della medesima legge, in forza del quale, «[n]ei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni».

PROVVEDIMENTO DI INFORMATIVA ANTIMAFIA E PREVENZIONE ANTICIPATORIA DELLA DIFESA DELLA LEGALITA’

PROVVEDIMENTO DI INFORMATIVA ANTIMAFIA E PREVENZIONE ANTICIPATORIA DELLA DIFESA DELLA LEGALITA’

La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1482 depositata il 14 febbraio 2024, ha ribadito che il diniego di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa è disciplinato dagli stessi principi che regolano l’interdittiva antimafia, in quanto si tratta di misure volte alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica amministrazione (v. anche Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743).

INFORMATIVA ANTIMAFIA: LA SUA FUNZIONE DI «FRONTIERA AVANZATA»

INFORMATIVA ANTIMAFIA: LA SUA FUNZIONE DI «FRONTIERA AVANZATA»

La Terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 614 del 07.12.2023 depositata il 19.01.2024, richiamando una ormai consolidata giurisprudenza amministrativa (tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 16 giugno 2023, n. 5964; Cons. Stato, Sez. III, 22 maggio 2023, n. 5024; Cons. Stato, Sez. III, 27 dicembre 2019, n. 8882; Cons. Stato, Sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105; Cons. Stato, Sez. III, 20 febbraio 2019, n. 1182), ha affermato che l’informativa antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell’autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa

CONTRATTI PUBBLICI E INFORMATIVA ANTIMAFIA

CONTRATTI PUBBLICI E INFORMATIVA ANTIMAFIA

Con ordinanza del 25 luglio 2022, iscritta al n. 113 del registro ordinanze 2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima ter, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 42 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 32, commi 7 e 10, d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari),

INFORMATIVA ANTIMAFIA E SUSSISTENZA DI UN QUADRO INDIZIARIO

INFORMATIVA ANTIMAFIA E SUSSISTENZA DI UN QUADRO INDIZIARIO

Il TAR per la Toscana con la sentenza n. 288 pubblicata il 20 marzo 2023 ha stabilito che la gravità del quadro indiziario attestante la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa posto a base dell’informativa antimafia deve essere desunta da un quadro indiziario fattuale composto da elementi che diano conto della permeabilità dell’impresa ad infiltrazioni della criminalità organizzata, secondo il criterio del “più probabile che non”.

I LIBERI PROFESSIONISTI NON POSSONO ESSERE DESTINATARI DI INTERDITTIVA ANTIMAFIA O INFORMATIVA ANTIMAFIA

I LIBERI PROFESSIONISTI NON POSSONO ESSERE DESTINATARI DI INTERDITTIVA ANTIMAFIA O INFORMATIVA ANTIMAFIA

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2212/2023 ha respinto il ricorso che sosteneva applicabile ad un libero professionista il regime che scatta per infiltrazione mafiosa nell’ente locale affermando che quest’ultimo non può essere colpito da interdittiva antimafia anche se sono intercorsi rapporti professionali con un Comune sciolto per mafia, in quanto la disciplina dell’esclusione si applica strettamente all’ambito delle imprese e non può applicarsi ad un appartenente a una professione intellettuale: la persona fisica che non riveste la qualità di titolare di impresa o di società non può essere destinataria di una informativa antimafia di tipo interdittivo.