La Sezione V della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40446 del 21 settembre 2023 pubblicata in data 4 ottobre 2023, ha annullato la decisione impugnata rinviando ad altra sezione della Corte di appello, affermando che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la disposizione incriminatrice di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. “Legge fallimentare”) disegna due fattispecie alternative, una c.d. “specifica” (aver sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, i libri o le altre scritture contabili) e una c.d. “generale” (averli tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari e del patrimonio della fallita).