DANNO AMBIENTALE E BONIFICHE: IL CONSIGLIO DI STATO SI ESPRIME SUGLI OBBLIGHI GRAVANTI SUL PROPRIETARIO DI UN’AREA INQUINATA

DANNO AMBIENTALE E BONIFICHE: IL CONSIGLIO DI STATO SI ESPRIME SUGLI OBBLIGHI GRAVANTI SUL PROPRIETARIO DI UN’AREA INQUINATA

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1110 depositata il 02.02.2024 ha stabilito che, alla stregua del principio “chi inquina paga”, l’Amministrazione non può imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia anche l’autore dell’inquinamento, l’obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e bonifica, di cui all’art. 240, comma 1, lett. m) e p), d.lgs. n. 152/2006, in quanto gli effetti a carico del proprietario incolpevole restano limitati a quanto espressamente previsto dall’art. 253 d.lgs. n. 152/2006, in tema di oneri reali e privilegio speciale immobiliare.

INFORMATIVA ANTIMAFIA E TERMINE PER PROVVEDERE SULLE ISTANZE DI AGGIORNAMENTO

INFORMATIVA ANTIMAFIA E TERMINE PER PROVVEDERE SULLE ISTANZE DI AGGIORNAMENTO

Con la sentenza n. 2260 depositata l’8 marzo 2024, la Sezione Terza del Consiglio di Stato, in tema di aggiornamento dell’informativa antimafia, ha stabilito che deve escludersi che, nell’attuale sistema normativo, l’obbligo di concludere i procedimenti amministrativi positivizzato dall’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990 («[o]ve il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso), fondamentale in un sistema amministrativo moderno retto dai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, oltre che ispirato al rispetto dei principi di collaborazione e buona fede reciproca tra amministrazione e cittadini, possa ritenersi sganciato dall’altrettanto fondamentale predeterminazione in via legale o regolamentare del relativo termine finale, come reso palese, del resto, dal tenore dell’art. 2, comma 2, della medesima legge, in forza del quale, «[n]ei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni».

INFORMATIVA ANTIMAFIA: LA SUA FUNZIONE DI «FRONTIERA AVANZATA»

INFORMATIVA ANTIMAFIA: LA SUA FUNZIONE DI «FRONTIERA AVANZATA»

La Terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 614 del 07.12.2023 depositata il 19.01.2024, richiamando una ormai consolidata giurisprudenza amministrativa (tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 16 giugno 2023, n. 5964; Cons. Stato, Sez. III, 22 maggio 2023, n. 5024; Cons. Stato, Sez. III, 27 dicembre 2019, n. 8882; Cons. Stato, Sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105; Cons. Stato, Sez. III, 20 febbraio 2019, n. 1182), ha affermato che l’informativa antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell’autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa