La Sezione Terza Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22902 depositata il 18 giugno 2025, ha stabilito che, in tema di ammissione allo stato passivo nell’ambito delle procedure di prevenzione patrimoniale, l’attività difensiva svolta da un avvocato in favore dell’amministratore di una società, imputato in procedimenti penali per reati commessi nell’esercizio delle funzioni gestorie, non si presume riferibile alla società stessa. Affinché il relativo credito professionale possa essere ammesso come debito sociale, è necessario che siano provati l’esistenza di un mandato conferito dall’organo societario e l’interesse della società alla difesa del proprio legale rappresentante, non essendo sufficiente l’allegazione di dichiarazioni unilaterali dei soggetti coinvolti.