REVOCA DEL SEQUESTRO PREVENTIVO ED INCAPIENZA DEL CONTO GESTIONE

REVOCA DEL SEQUESTRO PREVENTIVO ED INCAPIENZA DEL CONTO GESTIONE

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33032 depositata l’8 settembre 2026, è intervenuta sul tema dell’effettività della tutela restitutoria in materia di sequestro preventivo revocato, affermando che, una volta riconosciuto con provvedimento giudiziale il diritto degli aventi diritto allo svincolo dei frutti civili maturati sui beni durante il periodo di vincolo, il giudice dell’esecuzione non può arrestarsi dinanzi alla mancanza di liquidità sul conto di gestione, ma deve individuare le modalità concrete per dare attuazione al titolo restitutorio.