a cura di Rossella Ceccarini

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite Penali, informazione provvisoria n. 7/2025

La Corte di Cassazione, Sezione Quinta, con ordinanza 3 dicembre 2024, n. 47294, ha rimesso alle Sezioni Unite la risoluzione del quesito così formulato: «Se, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l’art. 52, comma l, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – in forza del quale la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi derivanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro – debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell’ammissione allo stato passivo del credito del terzo derivante da fatto illecito commesso dal proposto, il relativo diritto debba essere sorto antecedentemente all’applicazione della misura cautelare, anche se accertato e liquidato in un momento successivo, ovvero nel senso che debba essere anteriore al sequestro anche l’accertamento giudiziale del credito».

L’informazione provvisoria n. 7, diffusa dalle Sezioni Unite al termine dell’udienza del 29 maggio 2025, riferisce che è stato enunciato il seguente principio di diritto: «Il credito del terzo derivante da fatto illecito commesso in suo danno dal proposto deve essere sorto antecedentemente all’applicazione della misura cautelare e deve essere accertato dal giudice della cognizione entro il termine previsto per l’ammissione ordinaria o tardiva al passivo. L’accertamento suddetto deve, in sede penale, essere definitivo mentre, in sede civile, è sufficiente che sia provvisoriamente esecutivo».


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MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI E DIRITTI DEI TERZI: SI ESPRIMONO LE SEZIONI UNITE

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