a cura di Rossella Ceccarini
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione V Penale, sentenza n. 19096 del 18.02.2025 depositata il 22.05.2025
La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19096 depositata il 22 maggio 2025, ha chiarito che, al fine della configurabilità della responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, oltre al compimento del reato nell’interesse od a vantaggio dell’ente, si richiede l’ulteriore elemento del rapporto qualificato tra l’autore del reato presupposto e l’ente. Il reato presupposto deve essere stato commesso da persone che “rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, funzioni di gestione o controllo” (art. 5, lett. a, d.lgs. n. 231/2001) oppure da persone “sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a” (art. 5, lett. b, d.lgs. n. 231/2001). Solo in presenza del legame soggettivo tra reo ed ente e di quello teleologico tra reato ed ente è possibile configurare la responsabilità amministrativa dell’ente, in quanto solo in presenza di tali legami si può ritenere che l’ente risponda per un fatto proprio e non per un fatto altrui.
La questione sottoposta alla Suprema Corte riguarda un ricorso avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano che aveva dichiarato l’estinzione di alcuni reati per remissione di querela e per prescrizione rideterminando la pena per il reato di cui all’art. 416 c.p. La Corte d’Appello aveva prosciolto dall’illecito amministrativo la società (…) s.r.l. in relazione al reato di cui all’art. 2635 c.c. riducendo la pena inflitta all’ente. La Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso dell’ente sanzionato a norma del d.lgs. n. 231/2001 per i furti di carburante presso altra società e la sottrazione dello stesso al pagamento delle accise commessi da persona intranea all’ente ma di cui non era stata dimostrata la posizione apicale rivestita o la sua sottoposizione alla vigilanza dei vertici aziendali.
Secondo gli Ermellini, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la struttura dell’illecito addebitato all’ente risulta incentrata sul reato presupposto, rispetto al quale “la relazione funzionale sussistente tra reo ed ente e quella teleologica tra reato ed ente hanno la funzione di irrobustire il rapporto di immedesimazione organica, escludendo che possa essere attribuito alla persona morale un reato commesso sì da un soggetto incardinato nell’organizzazione ma per fini estranei agli scopi di questo”. La sussistenza di tali relazioni “consente di affermare che l’ente risponde per un fatto proprio e non per un fatto altrui” (così, in motivazione, Cass., Sez. IV, n. 18413 del 15.02.2022, Cartotecnica Grafica Vicentina s.r.l., Rv. 283247; Cass., Sez. IV, n. 32899 del 08.01.2021, Castaldo). Con specifico riferimento al legame soggettivo tra autore del reato presupposto ed ente, alla lett. a) dell’art. 5 d.lgs. n. 231/2001 viene dato rilievo alle persone che rivestono un ruolo apicale nell’ambito dell’ente, comprese quelle che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo sull’ente stesso. Alla lett. b), invece, viene dato rilievo anche al rapporto tra l’ente ed i soggetti subordinati a quelli che rivestono un ruolo apicale. Il legislatore, per evitare il rischio di configurare una sorta di responsabilità oggettiva, ha correttamente previsto criteri di imputazione soggettiva della responsabilità degli enti, desumibili essenzialmente dagli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 231/2001 e 30 d.lgs. n. 81/2008.
Nel caso esaminato, la Cassazione ha rilevato una lacuna nella sentenza della Corte d’Appello, che aveva omesso di qualificare in modo chiaro il ruolo soggettivo dell’imputato all’interno dell’ente. Le dichiarazioni generiche rese in giudizio non consentivano di stabilire se il soggetto rientrasse in una delle categorie previste dall’art. 5 del decreto, né quale di tali categorie fosse effettivamente rilevante.
Di conseguenza, la sentenza di merito impugnata è stata annullata, con rinvio per un nuovo esame della vicenda.