a cura di Rossella Ceccarini
TRIBUNALE DI BIELLA, ordinanza del 16.10.2024
Con l’ordinanza depositata il 16 ottobre 2024, il Tribunale di Biella ha accolto l’eccezione di nullità sollevata dalla difesa e ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio in un procedimento per reati connessi alla responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231/01, evidenziando profili fondamentali in relazione all’indeterminatezza del capo d’imputazione ed alla prova della colpa di organizzazione.
Poiché l’indeterminatezza del capo d’imputazione può compromettere il diritto dell’ente di difendersi adeguatamente, è richiesta una contestazione chiara e dettagliata.
Secondo il Tribunale, nel caso di specie, il decreto di citazione risulta carente dal punto di vista dell’individuazione dei profili di colpa di organizzazione, in quanto si limita ad individuare gli elementi di responsabilità individuale dell’amministratore/datore di lavoro ed il criterio di imputazione dell’interesse/vantaggio, ma non indica quali sarebbero le carenze organizzative che dovrebbero fondare la responsabilità amministrativa. In altri termini, non è indicata in cosa sarebbe consistita la “colpa di organizzazione” da cui è derivato il reato presupposto. L’ordinanza ha ribadito che l’accusa deve indicare in modo specifico gli elementi della colpa di organizzazione, pena la nullità del capo d’imputazione.
Il giudice ha richiamato recenti sentenze della Cassazione per chiarire la natura della colpa di organizzazione: 1) Cass., Sez. IV, sentenza n. 18413/2022, che ha qualificato la colpa di organizzazione quale “elemento che attiene alla tipicità dell’illecito dell’ente”, che attribuisce al requisito della “colpa di organizzazione” dell’ente la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica; 2) Cass., Sez. IV, sentenza n. 21704/2023, che ha stabilito che, “ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono ex se sufficienti la mancanza o inidoneità degli specifici modelli di organizzazione ovvero la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione della colpa di organizzazione che caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo ed è distinta dalla colpa degli autori del reato”, pertanto la mancata adozione del modello organizzativo o la sua mancata efficace attuazione non sono di per sé sufficienti a configurare la responsabilità dell’ente ma è necessaria la dimostrazione di specifici profili di colpa organizzativa.