A cura di Rossella Ceccarini

TRIBUNALE DI MILANO, Sezione Lavoro, ordinanza del 20.08.2023

Il Tribunale di Milano con l’ordinanza del 20.08.2023 accogliendo la domanda proposta ha concesso una tutela cautelare ad un whistleblower coinvolto in una serie di procedimenti disciplinari, penalizzazioni e licenziamenti, che hanno creato al denunciante una condizione di dissesto economico e di disagio psico-fisico.

La vertenza trae origine da un lavoratore, dipendente di un’azienda di autotrasporti, che attraverso un procedimento di urgenza ha impugnato le sanzioni disciplinari (da ultimo un licenziamento) ricevute pochi mesi dopo le formali segnalazioni. A fondamento della propria domanda, il medesimo ha dedotto di essere stato punito soltanto per aver denunciato alla società datrice un sistema messo in piedi da alcuni suoi colleghi che, vendendo agli utenti titoli di viaggio falsificati, si intascavano i relativi incassi. L’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, dal momento che il lavoratore ricorrente si è dovuto difendere da numerosi procedimenti disciplinari, sfociati in giudizi in corso da oltre cinque anni, ha ritenuto detta complessiva situazione foriera di un danno giuridicamente rilevante sia sotto il profilo economico che sotto quello psicofisico. Ritenendo presente anche il requisito del fumus boni iuris, il Giudice ha concesso al whistleblower una tutela cautelare. Su tale presupposto, l’ordinanza ha sospeso tutti i provvedimenti disciplinari aziendali con conseguente reintegra del lavoratore in azienda.

Il provvedimento emesso dal Tribunale di Milano ha preso posizione sulla nuova normativa in materia di tutela del whistleblowing applicando la tutela cautelare generale ex art. 700 c.p.c. e non quella speciale ex art. 19, comma 4, d.lgs. n. 24/2023 a tutte le segnalazioni di whistleblowing presentate anteriormente al 15 luglio 2023. Sul punto il giudicante ha richiamato l’art. 24, comma 1, d.lgs. n. 24/2023 con ad oggetto: “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, accogliendo il ricorso ex art. 700 c.p.c. in quanto ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.


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WHISTLEBLOWING E TUTELA CAUTELARE A FAVORE DEL LAVORATORE DENUNCIANTE NEL CONTESTO LAVORATIVO
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