A cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III Penale, sentenza n. 25317 del 12.01.2023, depositata il 13.06.2023

La Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 25317 depositata il 13.06.2023 ha giudicato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa di un imputato cui erano stati contestati i reati di dichiarazione fraudolenta e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, stabilendo che l’art. 444, comma 1, c.p.p., come modificato dall’art. 25, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 150/2022, limita alla sola confisca facoltativa la richiesta, proveniente dalle parti e indirizzata al giudice, di non ordinarla ovvero di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato; di conseguenza, l’accordo tra le parti non può avere ad oggetto l’esclusione della confisca obbligatoria potendo vertere eventualmente solo sull’individuazione dell’oggetto sul quale far ricadere la confisca, ovvero sull’ammontare della stessa. Pertanto, con riferimento ai reati fiscali la confisca resta obbligatoria, anche dopo la riforma del processo penale, e non può essere oggetto di patteggiamento.

La Corte ha precisato che, nel caso di specie per i reati tributari contestati, è proprio l’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 a prevedere sempre l’applicazione della confisca sui beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p. Per questo motivo l’accordo tra le parti non può avere per oggetto l’esclusione della confisca obbligatoria.


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RIFORMA CARTABIA: REATI FISCALI E CONFISCA OBBLIGATORIA