A cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II Penale, sentenza n. 13730 dell’11.01.2023 depositata il 31.03.2023

Con la sentenza n. 13730 la Seconda Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione accogliendo il ricorso ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata escludendo che sia possibile disporre un sequestro allorché la prescrizione del reato sia intervenuta ancor prima dell’esercizio dell’azione penale. Per la Corte, è vero che la prescrizione del reato va accertata in sede di cognizione, ma è anche vero che il giudice del riesame deve comunque verificare che vi sia quanto meno il fumus che non sia già intervenuta una causa di estinzione del reato, la quale renderebbe illegittima la misura cautelare del sequestro preventivo. Non può invero ritenersi consentita l’incisione del diritto costituzionale con una misura cautelare penale, allorché il reato non potrebbe mai essere accertato in sede penale perché estinto ancor prima dell’esercizio dell’azione penale (Sez. 3, n. 24162 del 06/04/2011, Vitale, Rv. 250641 – 01; Sez. 2, n. 6988 del 13/11/2019, dep. 2020, Balestrero, non massimata; Sez. 3, n. 20866 del 13/02/2020, Graziano, non massimata).

La questione posta all’attenzione della Suprema Corte riguardava un ricorso proposto da un soggetto imputato per autoriciclaggio avverso l’applicazione della misura cautelare del sequestro adducendo quale motivo di impugnazione l’inosservanza e la violazione dell’art. 2621 c.c. e degli artt. 125, 309 e 324 c.p.p. nonché motivazione apparente ed erronea in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di false comunicazioni sociali. Il ricorrente, inoltre, lamentava l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 157 c.p. e 321 c.p.p. eccependo l’intervenuta prescrizione del reato di falso in bilancio in data anteriore all’emissione del provvedimento di sequestro impugnato, nonché l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 4 d.lgs. n. 74/2000 e degli artt. 125, 309 e 324 c.p.p. Con l’ultimo motivo di impugnazione evidenziava l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 648-ter. 1 c.p. e degli artt. 125, 309 e 324 c.p.p.

La Cassazione con la sentenza n. 13730 depositata il 31.03.2023 ha confermato le ragioni della difesa che sosteneva l’illegittimità della misura cautelare reale decisa in ordine all’imputazione per autoriciclaggio in quanto prescritto l’unico reato presupposto di falso in bilancio precisando che il sequestro risultava privo del presupposto fondamentale ossia il “fumus delicti”.

Infine, ha evidenziato come il Tribunale di merito non abbia tenuto conto del fatto che la misura cautelare personale è stata disposta esclusivamente per il reato di autoriciclaggio e non per il reato di falso in bilancio e quindi è da ritenersi erronea la sospensione del decorso dei termini di prescrizione dei reati presupposti che sono un elemento fondante della norma incriminatrice dell’art. 648-ter c.p.

NON E’ POSSIBILE DISPORRE UN SEQUESTRO ALLORCHE’ LA PRESCRIZIONE DEL REATO SIA INTERVENUTA ANCOR PRIMA DELL’ESERCIZIO PENALE

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