La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8397 depositata il 4 marzo 2026, ha ribadito che la responsabilità dell’ente ex d.lgs. n. 231/2001 non può fondarsi automaticamente sulla sola mancanza od inidoneità del modello organizzativo. La Corte ha richiamato, infatti, il principio secondo cui la responsabilità degli enti rappresenta “un modello di responsabilità che, coniugando i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo, ha finito con il configurare un tertium genus, compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza”.