La Terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 392 depositata in data 12 gennaio 2024, nel respingere l’appello, ha affermato che l’art. 103 d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) impone che sussistano due condizioni al ricorrere delle quali la stazione appaltante è legittimata a riscuotere la cauzione definitiva: che vi sia un inadempimento contrattuale imputabile all’aggiudicatario e che risulti, allo stesso tempo, pregiudizievole per l’Amministrazione.