Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, con la sentenza n. 26806 depositata il 14 ottobre 2026, hanno chiarito un punto di grande rilievo pratico per il contenzioso sui rapporti con le imprese colpite da misure di prevenzione: per i debiti contratti durante la gestione di un’azienda sottoposta a sequestro antimafia la legittimazione passiva dell’erario non sorge automaticamente. Il criterio decisivo è un altro: bisogna verificare in quale qualità l’amministratore giudiziario abbia agito nei confronti del terzo contraente.


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