CONFISCA DI PREVENZIONE: LE SEZIONI UNITE SANCISCONO L’IRRILEVANZA, AI FINI DELLA REVOCA, DEGLI ELEMENTI PREESISTENTI NON TEMPESTIVAMENTE DEDOTTI.

CONFISCA DI PREVENZIONE: LE SEZIONI UNITE SANCISCONO L’IRRILEVANZA, AI FINI DELLA REVOCA, DEGLI ELEMENTI PREESISTENTI NON TEMPESTIVAMENTE DEDOTTI.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Con l’informazione provvisoria n. 14, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione – Relatore ed Estensore Filippo Casa, con parere conforme del Procuratore Generale Raffaele Picirrillo – hanno fornito risposta al quesito: «se la revoca della confisca di prevenzione, ai sensi dell’art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possa essere disposta anche sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento, che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però concretamente dedotti».

CREDITO SORTO ANTECEDENTEMENTE ALLA CONFISCA PREVENTIVA E PROVA DELLA BUONA FEDE DEL TERZO NELL’AMMISSIONE DEL PASSIVO

CREDITO SORTO ANTECEDENTEMENTE ALLA CONFISCA PREVENTIVA E PROVA DELLA BUONA FEDE DEL TERZO NELL’AMMISSIONE DEL PASSIVO

La Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4005 del 30.11.2023 depositata il 30.01.2024 ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente alla confisca di prevenzione non vi sono limiti probatori in ordine alla dimostrazione della buona fede del creditore, che pertanto, potrà essere riconosciuta anche sulla base di elementi indiziari ed in assenza della documentazione relativa alle verifiche concernenti le condizioni reddituali e patrimoniali del debitore al momento del finanziamento, ove la mancata conservazione di tali documenti sia giustificata dal notevole lasso temporale intercorso tra la chiusura del rapporto e la confisca di prevenzione».