a cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione VI Penale, sentenza n. 39683 del 12.09.2024 depositata il 29.10.2024

La Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39683 depositata il 29 ottobre 2024, ha ribadito che, come da giurisprudenza della medesima Corte, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il giudizio sul rendiconto della gestione ex art. 43 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non può estendersi alla scelta relativa alla prosecuzione o meno dell’attività produttiva o commerciale dell’azienda in sequestro, trattandosi di decisione rientrante nella competenza del tribunale e da adottare sulla base di una ricognizione preliminare che costituisce oggetto di un autonomo sub-procedimento insuscettibile di rinnovata valutazione in sede di approvazione del conto di gestione, poiché autonomamente impugnabile in cassazione in quanto atto dotato di valenza decisoria diretto ad incidere sui diritti soggettivi dei soggetti interessati dalle relative valutazioni.

La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini riguarda un ricorso avverso un’ordinanza del Tribunale di Roma (quale giudice del rinvio in esito all’annullamento disposto dalla Seconda Sezione della Suprema Corte) che aveva approvato il rendiconto di gestione presentato dall’amministratore giudiziario nella procedura di prevenzione promossa ai danni di (…) e altri, definita nel merito con la revoca della confisca disposta in primo grado con conseguente restituzione dei beni in origine sequestrati e disattendendo le osservazioni proposte dalle terze interessate. Proponevano ricorso le terze interessate lamentando violazione di legge e vizio di motivazione assente o manifestamente illogica.

La Suprema Corte ha evidenziato che il provvedimento impugnato mette in evidenza, alla luce dei chiarimenti e delle integrazioni offerte dall’amministratore giudiziario, come, in occasione delle scelte gestionali assunte su autorizzazione del Tribunale ex art. 41 d.lgs. n. 159/2011, si ritenne di non proseguire l’attività della ditta (…) in ragione della “assenza di ogni pregresso esercizio”, comprovata dalla mancanza di “scritture contabili” e dal mancato conforto di “operazioni che riscontrassero l’intercorso accordo contrattuale”, seppur documentato dall’atto notarile acquisito agli atti della procedura. Per tali ragioni, l’impresa della ricorrente venne ritenuta solo formalmente intestataria delle licenze amministrative cedute in affitto, con la relativa azienda, al (…) effettivo titolare ab origine dell’attività commerciale in questione.


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IL GIUDIZIO SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE NON SI PUO’ ESTENDERE ALLA SCELTA DI PROSEGUIRE O MENO L’ATTIVITA’ DELL’AZIENDA IN SEQUESTRO
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