Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 491 del 16.01.2023, ha accolto il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno e ha affermato “che il delitto di cui all’art. 452-quaterdecies c.p. rientra tra i reati elencati dall’art. 51, comma 3 bis, c.p.p. – disposizione questa espressamente richiamata all’art. 84, comma 4, lett. a), D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, nell’ambito della tipizzazione delle ipotesi di c.d. delitti-spia – dei quali l’Autorità prefettizia è tenuta ad emettere la cautela antimafia, pur in assenza di un accertamento definitivo in sede penale e, quindi, anche ad uno stadio assolutamente preliminare quale quello delle indagini preliminari, coerentemente con la finalità marcatamente preventiva dell’istituto”.
I presupposti dell’interdittiva antimafia

Nel rigettare l’appello proposto, la terza sezione del Consiglio di Stato richiama i principi dalla stessa già elaborati in materia di interdittive antimafia considerando tali misure volte, in chiave preventiva, a neutralizzare i fattori distorsivi che nell’economia nazionale, in genere, e nei rapporti con la Pubblica amministrazione, in particolare, possono generare la presenza e l’azione di soggetti in rapporto di collegamento qualificato con il crimine organizzato.
Principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione alla luce del codice antimafia: effetti dell’interdittiva antimafia e controllo giudiziario.

CONSIGLIO DI STATO, Sezione V, Sentenza n. 8558 del 06.10.2022
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8558 del 06.10.2022 è chiamato a decidere sulla questione se l’ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 7, del Codice antimafia, intervenuta nel corso della procedura di gara dell’appalto, vada intesa esclusivamente come rimedio volto a consentire all’impresa che ne beneficia di partecipare alle procedure d’appalto successivamente indette, oppure se la stessa consenta all’operatore economico di ripristinare la regolarità della propria partecipazione alla gara, intervenendo come effetto sanante retroattivo, tale da porre nel nulla la causa di esclusione derivata dall’essere stato tale operatore destinatario di una interdittiva antimafia emessa in fase di gara.