La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5309 pubblicata il 9 marzo 2026, è intervenuta in modo decisivo sull’ambito temporale di applicazione dell’art. 1‑bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto dalla legge di conversione n. 103/2023, chiarendo che la disciplina sulle soglie minime di soddisfacimento del credito pubblico nelle transazioni fiscali ex art. 63 CCII opera retroattivamente per tutte le proposte depositate dopo l’entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 15 giugno 2023.


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