La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza del 5 marzo 2026 relativa ai ricorsi nn. 32961/18 e 32984/18, ha ritenuto che la disciplina italiana sugli accessi fiscali nei locali utilizzati come sede dell’impresa e, al tempo stesso, come abitazione privata, non garantisse un adeguato livello di tutela della vita privata e del domicilio. La causa riguarda “l’accesso e l’ispezione dei locali commerciali della società ricorrente, che aveva la propria sede legale presso l’abitazione del suo rappresentante legale e unico proprietario”.


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