La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23820 del 10 aprile 2026, depositata il 26 giugno 2026, ha chiarito che, ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente ex d.lgs. n. 231/2001, la successiva distrazione delle somme ottenute illecitamente a favore degli amministratori o di terzi non esclude la responsabilità della società, ove il reato presupposto sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente, avendo comunque determinato l’ingresso delle relative risorse nel patrimonio sociale, anche solo in via temporanea.


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