La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza del 5 marzo 2026 relativa ai ricorsi nn. 32961/18 e 32984/18, ha ritenuto che la disciplina italiana sugli accessi fiscali nei locali utilizzati come sede dell’impresa e, al tempo stesso, come abitazione privata, non garantisse un adeguato livello di tutela della vita privata e del domicilio. La causa riguarda “l’accesso e l’ispezione dei locali commerciali della società ricorrente, che aveva la propria sede legale presso l’abitazione del suo rappresentante legale e unico proprietario”.
CONFISCA DI PREVENZIONE: LA CORTE EDU NE RIDEFINISCE I CONFINI

La Corte ha ribadito che la confisca preventiva può essere compatibile con la Convenzione solo se rispetta un principio chiaro: il nesso tra i beni ed il reato. Come chiarito nella pronuncia, “una confisca preventiva non può sostituire l’onere della prova penale: occorre dimostrare un nesso tra i beni confiscati e l’attività illecita”.


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