a cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II Penale, sentenza n. 26378 del 23.06.2026 pubblicata il 14.07.2026
Con la sentenza n. 26378 del 14 luglio 2026, la Seconda Sezione della Suprema Corte di Cassazione è tornata sul tema della prescrizione dell’illecito dell’ente ex d.lgs. n. 231/2001 e ha ribadito un principio di particolare rilievo pratico: quando l’illecito amministrativo dipendente da reato sia stato ritualmente contestato all’ente prima della maturazione della prescrizione del reato-presupposto, il termine resta interrotto ed il suo decorso rimane sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza.
La vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte trae origine dall’addebito mosso ad una società agricola per l’illecito di cui all’art. 24 d.lgs. n. 231/2001, in relazione a condotte di indebita percezione di contributi comunitari nel settore tabacchicolo. La Corte d’Appello di Napoli aveva, infatti, confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino con la quale la società era stata ritenuta responsabile dell’illecito amministrativo di cui all’art. 24 d.lgs. n. 231/2001. La difesa aveva sostenuto che, almeno per alcune annualità, l’illecito dovesse dichiararsi estinto per prescrizione, assumendo che la richiesta di rinvio a giudizio fosse intervenuta quando il termine quinquennale era già decorso. La Cassazione ha respinto tale impostazione, affermando che, nel caso concreto, la contestazione all’ente era intervenuta in tempo utile, quando i reati-presupposto non erano ancora prescritti.
La Sezione Seconda Penale della Suprema Corte, con la sentenza n. 26378, ha sottolineato infatti che, “nel caso in esame, l’illecito amministrativo è stato ritualmente contestato alla (…) s.a.r.l. mediante la richiesta di rinvio a giudizio emessa il 17 luglio 2014, quando i reati-presupposto non erano ancora estinti per prescrizione e a nulla rilevando, per il richiamato principio di autonomia sancito dall’art. 8, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 231 del 2001, la loro estinzione maturata nelle more del procedimento”. La Corte ha ribadito, quindi, che la prescrizione del reato-presupposto può impedire la contestazione all’ente solo se sia già maturata al momento dell’esercizio dell’azione nei suoi confronti; se invece interviene successivamente, non determina l’estinzione dell’illecito dell’ente. La decisione valorizza la peculiarità dell’art. 22 d.lgs. n. 231/2001, norma che disciplina in modo autonomo la prescrizione dell’illecito dell’ente rispetto alla prescrizione penalistica. Sul punto, la sentenza osserva che “il profilo di maggiore peculiarità è rappresentato dall’art. 22, comma 4, d.lgs. n. 231 del 2001, secondo cui, una volta contestato l’illecito amministrativo all’ente, il corso della prescrizione resta interrotto sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. La norma determina, pertanto, una stabilizzazione dell’effetto interruttivo, impedendo la ripresa del decorso del termine per tutta la durata del processo”. Gli Ermellini, con specifico riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio, hanno affermato che “la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ente, in quanto atto di contestazione dell’illecito, ha interrotto, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne ha sospeso il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli artt. 59 e 22, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 231 del 2001”. Si tratta di un’affermazione di forte impatto applicativo, perché conferma che, una volta intervenuta la rituale contestazione, il decorso del termine prescrizionale non riprende durante il processo. Uno dei profili più rilevanti della pronuncia è la ricostruzione del rapporto tra art. 22, art. 60 ed art. 8 d.lgs. n. 231/2001. La Cassazione ha chiarito che l’art. 60 preclude la contestazione dell’illecito all’ente quando il reato-presupposto sia già estinto per prescrizione al momento dell’imputazione; ma tale limite opera soltanto prima della contestazione. Dopo quel momento, prevale il principio di autonomia dell’illecito dell’ente. La Suprema Corte ha affermato, infatti, che, “una volta che l’illecito amministrativo sia stato ritualmente contestato, vengono a coesistere due autonomi regimi prescrizionali: quello relativo al reato attribuito alla persona fisica e quello concernente la responsabilità dell’ente. Ne consegue che l’eventuale estinzione per prescrizione del reato-presupposto, maturata nelle more del procedimento, non determina il venir meno della responsabilità dell’ente”. La sentenza si pone, così, in piena coerenza con il principio di autonomia sancito dall’art. 8 d.lgs. n. 231/2001, secondo cui la responsabilità dell’ente permane anche quando il reato si estingua per causa diversa dall’amnistia. La Cassazione ha precisato, infine, che la sopravvenuta prescrizione del reato-presupposto non esonera il giudice dall’accertamento del fatto di reato e dei presupposti della responsabilità dell’ente. Sul punto, la sentenza richiama espressamente il dovere di un vaglio pieno sul fatto storico e sugli elementi costitutivi dell’illecito 231/2001. In coerenza con tale principio, la Corte di Cassazione ha, da ultimo, ribadito che, “a fronte della prescrizione del reato-presupposto, il giudice deve comunque procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse o vantaggio il fatto sia stato commesso. A tal fine, egli deve verificare, quantomeno in via incidentale, la sussistenza del fatto di reato e accertare la ricorrenza dei presupposti dell’illecito amministrativo oltre ogni ragionevole dubbio, ai sensi dell’art. 533 cod. proc. pen.”. Il principio è rilevante perché conferma che l’autonomia della responsabilità dell’ente non comporta alcun automatismo sanzionatorio: anche in caso di estinzione del reato-presupposto, resta necessario un accertamento rigoroso del fatto e del collegamento con l’interesse o vantaggio dell’ente.

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