a cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II Penale, sentenza n. 22905 del 26.05.2026 pubblicata il 22.06.2026

La Seconda Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22905 pubblicata il 22 giugno 2026, ha rigettato il ricorso del Procuratore europeo delegato, confermando l’assoluzione degli imputati e delle società coinvolte anche con riguardo agli illeciti contestati ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 231/2001. Gli Ermellini hanno ribadito un principio di particolare rilievo pratico: non ricorre la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche quando il privato riceve somme dall’ente pubblico quale corrispettivo di un contratto di appalto poiché, in tal caso, il rapporto conserva natura sinallagmatica e resta esterno all’ambito applicativo dell’art. 640-bis c.p. Ne consegue, ove le intercettazioni siano state autorizzate sulla base di tale erronea qualificazione, la loro inutilizzabilità con effetti anche sul versante della responsabilità da reato degli enti.

La vicenda trae origine dall’esecuzione di un appalto di opere edili affidato da una città metropolitana e finanziato con fondi strutturali europei per interventi di riqualificazione di edifici scolastici. Secondo l’accusa, le opere erano state in concreto eseguite da un’impresa diversa da quella individuata mediante la procedura ad evidenza pubblica, attraverso un subappalto occultato. La questione centrale esaminata dalla Corte riguardava la corretta qualificazione giuridica del fatto. Il Procuratore europeo delegato sosteneva, infatti, che la condotta dovesse essere ricondotta alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis c.p., sul presupposto che l’appalto fosse finanziato con risorse pubbliche europee erogate a fondo perduto.

La Cassazione ha, invece, confermato la decisione della Corte d’Appello, ritenendo corretta la riqualificazione del fatto nella fattispecie di truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico ex art. 640, comma 2, n. 1, c.p.

Secondo la Suprema Corte, ciò che rileva non è la provenienza pubblica delle somme, ma la natura del rapporto tra ente pubblico ed appaltatore. In particolare, nel contratto d’appalto l’impresa riceve un corrispettivo predeterminato a fronte dell’esecuzione dell’opera, secondo uno schema sinallagmatico estraneo alla nozione di “erogazione pubblica” richiesta dall’art. 640-bis c.p.

Sul punto, la sentenza afferma espressamente che “il discrimine fra le due fattispecie di truffa aggravata previste dagli artt. 640, secondo comma, n. 1, e 640-bis cod. pen. sta tutto nella natura particolare delle erogazioni, nel senso sopra specificato, indicate nella seconda disposizione, in difetto della quale la truffa risulterà aggravata ai sensi della prima norma”.

La Corte ha aggiunto che si tratta di una valutazione oggettiva, che non può dipendere dal fatto che a monte vi siano fondi europei o altri finanziamenti pubblici. Infatti, “nella successiva dinamica contrattuale – tra ente territoriale che riceve la prestazione d’opera e impresa appaltatrice – l’originaria natura della provvista scolora in un contratto a prestazioni corrispettive”.

Da ciò consegue che l’eventuale artificio o raggiro nell’ambito del rapporto tra stazione appaltante ed impresa non integra la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ma, al più, la truffa aggravata in danno dell’ente pubblico ex art. 640, comma 2, n. 1, c.p.

La pronuncia presenta un aspetto di particolare interesse anche sotto il profilo processuale. Infatti, le intercettazioni erano state autorizzate sul presupposto dell’originaria contestazione dell’art. 640-bis c.p., reato che rientra tra quelli per i quali il mezzo di ricerca della prova è consentito. Tuttavia, una volta esclusa la configurabilità di tale fattispecie, la Cassazione ha ritenuto inutilizzabili le captazioni, osservando che il difetto del presupposto autorizzativo esisteva sin dall’origine.

La Corte ha precisato, invero, che non si era in presenza di una successiva riqualificazione dovuta al fisiologico sviluppo del procedimento, ma di un errore giuridico iniziale, poiché, già al momento della richiesta di autorizzazione, emergeva chiaramente la natura corrispettiva del rapporto contrattuale.

In tal senso, la sentenza richiama il principio secondo cui “soltanto ove ‘ab origine’ il reato astrattamente configurabile non era tra quelli contemplati dall’art. 266 cod. proc. pen., le intercettazioni sono inutilizzabili”. La Cassazione ha qualificato tale vizio come inutilizzabilità patologica, trattandosi di una violazione che incide sui presupposti stessi di ammissibilità delle intercettazioni e che si pone a presidio del diritto costituzionale alla libertà e segretezza delle comunicazioni. Per questa ragione, la Corte ha escluso anche che, nel caso di specie, potesse operare la sanatoria prevista nel giudizio abbreviato per le inutilizzabilità non patologiche. La violazione, infatti, riguardava non le modalità esecutive dell’atto, ma il difetto originario del potere di autorizzarlo. Una volta espunte le intercettazioni dal compendio probatorio, la motivazione della sentenza di primo grado è risultata, secondo la Suprema Corte, priva di adeguato supporto dimostrativo. La Cassazione ha osservato infatti che, eliminato il contenuto delle captazioni, restava “la sola prova dell’intervento dell’impresa appaltatrice nella realizzazione di un’opera pubblica in esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive”.


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APPALTI PUBBLICI E FONDI UE: ESCLUSA LA FATTISPECIE DI CUI ALL’ART. 640-BIS C.P. SE IL PAGAMENTO E’ UN CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
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