a cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Seconda Penale, sentenza n. 23820 del 10.04.2026, depositata il 26.06.2026

La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23820 del 10 aprile 2026, depositata il 26 giugno 2026, ha chiarito che, ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente ex d.lgs. n. 231/2001, la successiva distrazione delle somme ottenute illecitamente a favore degli amministratori o di terzi non esclude la responsabilità della società, ove il reato presupposto sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente, avendo comunque determinato l’ingresso delle relative risorse nel patrimonio sociale, anche solo in via temporanea.

Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguarda il ricorso proposto dal legale rappresentante pro tempore della società (…) avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila, che in data 17 giugno 2025, aveva confermato la condanna dell’ente alla sanzione pecuniaria di 110 quote, per complessivi euro 28.380,00, in relazione all’illecito amministrativo di cui al d.lgs. n. 231/2001, con riferimento ai reati presupposto contestati nell’imputazione.

Con il secondo motivo di ricorso, la difesa aveva sostenuto che i reati presupposto fossero stati commessi nell’interesse esclusivo delle persone fisiche che li avevano realizzati e non nell’interesse od a vantaggio della società, evidenziando che le somme indebitamente conseguite mediante le condotte fraudolente erano state immediatamente distratte in favore degli amministratori e dei loro sodali, mentre la società avrebbe avuto un ruolo meramente strumentale per l’accesso ai finanziamenti pubblici.

Gli Ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la motivazione dei giudici di merito, i quali avevano escluso che la successiva distrazione delle somme potesse elidere il collegamento funzionale tra la condotta illecita e la sfera dell’ente.

In particolare, la Cassazione ha evidenziato che “i giudici di merito, con argomentazioni convergenti, coerenti con le risultanze dell’istruttoria dibattimentale ed immuni da vizi logici o giuridici, hanno correttamente escluso che la successiva distrazione, in favore delle persone fisiche imputate, delle somme ottenute mediante l’indebita percezione di erogazioni pubbliche fosse idonea ad escludere la responsabilità amministrativa della società”.

La Corte ha, poi, precisato che l’ottenimento delle erogazioni illecite presupponeva necessariamente l’operatività dell’ente, poiché i contributi potevano essere richiesti soltanto da soggetti giuridici: “in particolare, è stato accertato che le condotte fraudolente finalizzate all’accesso ai contributi pubblici trovavano una necessaria occasione nell’operatività delle società coinvolte, posto che le erogazioni potevano essere richieste ed ottenute esclusivamente da soggetti giuridici”.

Da ciò discende, secondo la Suprema Corte, che l’obiettivo perseguito dagli autori del reato era anzitutto quello di far conseguire il finanziamento alla società, con conseguente ingresso delle somme nel patrimonio sociale. Per tale ragione, “la circostanza che tali somme siano state successivamente stornate e distratte a vantaggio personale degli imputati non vale (…) ad elidere il collegamento funzionale tra le condotte illecite e l’interesse dell’ente né ad escludere il vantaggio patrimoniale inizialmente conseguito dalla persona giuridica”.

La pronuncia ha riconosciuto, così, la corretta applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 231/2001, secondo il quale l’ente risponde per i reati commessi nel suo interesse od a suo vantaggio da soggetti apicali o sottoposti, mentre non risponde se costoro hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato che la corte territoriale aveva correttamente ritenuto integrati entrambi i criteri di imputazione oggettiva previsti dall’art. 5 d.lgs. n. 231/2001, avendo valorizzato, da un lato, la finalizzazione delle condotte all’ottenimento di risorse economiche destinate formalmente alla società e, dall’altro, il concreto, seppur temporaneo, beneficio patrimoniale da essa conseguito”.

La sentenza ha richiamato anche il tema della colpa di organizzazione, ribadendo che la responsabilità dell’ente può essere esclusa solo “ove risulti la preventiva adozione e l’effettiva attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.


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RESPONSABILITA’ EX. L. 231/2001:LA SUCCESSIVA DISTRAZIONE DELLE SOMME NON ESCLUDE LA COMMISSIONE DELL’ILLECITO DA PARTE DELL’ENTE
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