a cura di Rossella Ceccarini

Il d.lgs. 12 giugno 2026, n. 115, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 150 del 1° luglio 2026 ed efficace dal 16 luglio 2026, dà attuazione alla Direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la Direttiva 2011/36/UE in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime. Il provvedimento incide su tre fronti: il codice penale, il Testo unico sull’immigrazione e la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. n. 231/2001.

Il decreto modifica gli articoli 600 e 601 c.p., ampliando le ipotesi rilevanti in materia di riduzione o mantenimento in schiavitù e tratta di persone. Le disposizioni preesistenti punivano già con la reclusione da otto a venti anni le condotte di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o la riduce/mantiene in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, all’accattonaggio od al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento. Con le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 115/2026, tra le forme di sfruttamento penalmente rilevanti sono ora espressamente richiamate: la maternità surrogata sfruttata; il matrimonio forzato; l’adozione illegale; le condotte connesse alla realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale. È inoltre prevista un’aggravante specifica quando l’autore del reato diffonde od agevola la diffusione, tramite internet, altre reti o mezzi di comunicazione, di materiale sessuale relativo alla vittima, segnando un importante adeguamento della norma alla realtà dello sfruttamento digitale.

La novità di maggiore impatto per la compliance aziendale è l’introduzione dell’art. 601.1 c.p., rubricato “Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta”. La norma punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato – chiunque sfrutta le prestazioni di una persona sapendo che è vittima dei reati di cui agli artt. 600 e 601 c.p. La pena è fissata nella reclusione fino a tre anni, con multa da 500 a 3.000 euro. Si tratta di una fattispecie che sposta il baricentro della responsabilità penale dall’autore diretto della tratta all’“utilizzatore finale” delle prestazioni della vittima: chiunque, nell’ambito di rapporti commerciali, imprenditoriali o di fornitura di servizi, si avvantaggi consapevolmente del lavoro o delle prestazioni di soggetti in stato di sfruttamento, risponde penalmente a titolo autonomo. Il d.lgs. n. 115/2026 incide, poi, direttamente sul d.lgs. n. 231/2001, inserendo il nuovo delitto di cui all’art. 601.1 c.p. tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, nell’ambito dell’art. 25-quinquies dedicato ai delitti contro la personalità individuale. L’entrata in vigore della novella, fissata al 16 luglio 2026, impone alle aziende un intervento tempestivo sui propri Modelli di organizzazione, gestione e controllo (MOG). La nuova fattispecie di cui all’art. 601.1 c.p. introduce, infatti, un’area di rischio del tutto inedita rispetto alla preesistente configurazione dell’art. 25-quinquies, poiché:

1. estende il perimetro soggettivo della responsabilità: non è più sufficiente non essere organizzatori o partecipi della tratta; occorre garantire che i servizi e le forniture di cui l’ente si avvale non provengano da situazioni di sfruttamento;

2. valorizza il requisito della “consapevolezza”: la fattispecie richiede che l’autore “sappia” che la persona è vittima di tratta. Sotto il profilo della responsabilità dell’ente, ciò impone l’adozione di adeguati presidi informativi e di controllo sulla catena di fornitura, in modo che l’ignoranza di tali circostanze non possa essere addebitata ad una strutturale carenza organizzativa;

3. coinvolge settori trasversali: il rischio è particolarmente elevato in comparti quali agricoltura, edilizia, logistica, manifatturiero, ristorazione e servizi alla persona, dove l’utilizzo di manodopera vulnerabile tramite intermediari è fenomeno documentato.

In vista della scadenza del 16 luglio, le società sono chiamate ad adottare le seguenti misure:

– aggiornamento del risk assessment: mappatura dei processi e delle aree aziendali esposte al rischio di commissione del reato di cui al nuovo art. 601.1 c.p., con particolare attenzione ai rapporti con terze parti;

– rafforzamento della due diligence sui fornitori: introduzione od implementazione di procedure di qualifica e monitoraggio periodico dei fornitori, volte a rilevare “indicatori di sfruttamento” (retribuzioni palesemente incongrue, condizioni di lavoro od alloggiative degradanti, assenza di regolare contrattualizzazione);

– revisione dei contratti di fornitura ed appalto: inserimento di clausole specifiche sul rispetto dei diritti umani e del lavoro, con poteri di audit e clausole risolutive espresse;

– formazione del personale: sessioni dedicate per le funzioni acquisti, supply chain e gestione dei fornitori, finalizzate al riconoscimento dei segnali di allarme;

– aggiornamento dei flussi verso l’OdV: definizione di canali di segnalazione all’Organismo di vigilanza di qualsiasi anomalia o sospetto nella catena di approvvigionamento.


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D.LGS. N. 115/2026: TRATTA DI ESSERI UMANI ED AMPLIAMENTO DEL CATALOGO 231
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